Figli a carico: le nuove detrazioni per familiari e figli

18 Maggio 2022

La riforma fiscale operata dalla Legge di Bilancio 2022 e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di assegno unico universale hanno profondamente modificato le norme in materia di detrazioni per figli a carico.

L’entrata in vigore, con decorrenza marzo 2022, delle nuove disposizioni in materia di assegno unico, ha comportato una modifica dell’attuale assetto delle detrazioni per figli. Rimangono invece invariate le detrazioni per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato e quelle per gli altri familiari a carico.

Assegno unico: le detrazioni per figli a carico

A decorrere dal 1° marzo 2022, la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, è riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Il figlio si considera a carico se non possiede redditi superiori a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Il limite è elevato a € 4.000,00 se il figlio è di età non superiore a 24 anni.

L’ammontare effettivo della detrazione per i figli a carico è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dall’applicazione di una specifica formula indicata dalla norma. Se il risultato della formula è minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la deduzione non spetta.

Il reddito complessivo utile per determinare l’esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. È riconosciuta al solo richiedente nella misura del 100% se il coniuge è a carico.

In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta all’affidatario in mancanza di accordo. Con accordo è possibile ripartire la detrazione nella misura del 50% oppure attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Anche in tal caso, l’accordo può attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la somma è assegnata per intero al secondo genitore; tale condizione non opera automaticamente. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

Cos’è stato abrogato e cosa cambia nelle detrazioni per i figli?

Un’ulteriore novità di rilievo è data dalla circostanza che, sempre dal 1° marzo 2022, sono abrogati: l’aumento della detrazione pari a 270 euro (1.220 euro complessivi) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; l’aumento di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap; l’aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico. È abrogata anche l’ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno 4 figli, che confluisce in una maggiorazione dell’assegno unico universale, così come il credito di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell’imposta.

La detrazione per il coniuge a carico

L’importo della detrazione per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato non viene modificato dalle nuove disposizioni. Ricordiamo che la detrazione trova applicazione, al sussistere dei presupposti, anche in caso di unione civile.

Per quanto predetto, la stessa quindi continuerà ad essere riconosciuta nelle misure e alle condizioni finora applicate.

Il coniuge si considera a carico se non possiede redditi superiori a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

È necessario sottolineare che tale detrazione può ancora spettare al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, oppure se l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.

Le detrazioni per gli altri familiari a carico

È confermata la detrazione per gli altri familiari a carico, il cui importo annuo rimane determinato in euro 750.

Gli altri familiari sono quelli individuati dall’art. 433 del c.c., o i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Ai fini della detrazione, gli altri familiari devono convivere con il contribuente o percepire assegni alimentari non risultanti dall’autorità giudiziaria.

L’ammontare effettivo è calcolato in funzione del coefficiente reddituale.

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