Decreto Lavoro 2023: operativo l’incentivo per i giovani NEET

11 Gennaio 2024

L’art. 27 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023 – L. 85/2023) ha introdotto un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale – INPS, circolare 68/2023), dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, giovani al di sotto dei trent’anni con determinati requisiti

L’agevolazione è concessa per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

I requisiti incentivo NEET: non solo giovani under 30

L’incentivo NEET è riconosciuto nel rispetto dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 651/2014, se la risorsa da assumere possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

  • alla data dell’assunzione non ha compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavora e non è inserito in corsi di studi o di formazione (c.d. giovani NEET);
  • si è registrato al Programma Operativo Nazionale (PON) “Iniziativa Occupazione Giovani” (quindi occorrerà acquisire l’apposita attestazione rilasciata dal centro per l’impiego).
requisiti e come funziona l'incentivo alle assunzioni per giovani neet

L’incentivo all’occupazione si può cumulare ma con riduzione: compatibilità con altri esoneri

L’incentivo all’occupazione è compatibile con l’esonero contributivo totale dal pagamento dei contributi dovuti riconosciuto dalla normativa vigente (art. 1, c. 297, L. 197/2022) ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età effettuate nel 2023 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è però riconosciuto, per ogni soggetto assunto, nella misura del 20% anziché del 60% della retsìribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto. 

Allo scopo, si evidenzia un recente intervento dell’INPS che, con il messaggio 2923/2023, ha chiarito che la riduzione dell’incentivo NEET al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’art. 1, c. 281, della L. di Bilancio 2023, come integrato dall’art. 39 del D.L. 48/2023.

Per la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei giovani NEET è necessario il conguaglio

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e previa domanda da inoltrare all’INPS mediante procedura telematica.
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