Come funziona la gestione dell’auto aziendale ad uso promiscuo

15 Giugno 2023

Accade spesso che il datore di lavoro assegni al dipendente un’autovettura ad uso promiscuo, ovvero un veicolo che il dipendente può usare sia per motivi di lavoro che per motivi personali. Trattandosi a tutti gli effetti di retribuzione in natura, occorre calcolare il valore del fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente.

Auto aziendale: come viene determinato il reddito imponibile? 

L’art. 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), come modificato dalla Legge di bilancio 2020, stabilisce le modalità con cui deve essere valorizzato il veicolo ad uso promiscuo ai fini della tassazione IRPEF

La norma prevede modalità di valorizzazione diverse in base al valore delle emissioni di CO2 prodotte dal veicolo. Più alte sono le emissioni, maggiore è il valore che concorre a formare reddito e, conseguentemente, l’imposta che dovrà essere versata.

In particolare, si prevede che per i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Automobile Club d’Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. 

La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.

Qualora i valori di emissione dei veicoli sopraindicati siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. 

Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021.

Valore forfettario/convenzionale imponibile

In sintesi, il valore forfettario/convenzionale annuo imponibile è calcolato, dal 2021, moltiplicando il costo chilometrico definito dall’ACI per il numero dei chilometri di seguito riportati:

  • 3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km;
  • 7.500 Km (50% di 15.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km;
  • 9.000 Km (60% di 15.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Le tabelle ACI pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per ogni veicolo riportano, in 4 colonne, i valori determinati tenendo conto di quanto sopra esposto.

Resta ferma l’applicazione della disciplina nel testo vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (vale a dire si continua ad assumere come base di calcolo il costo chilometrico ACI per 4.500 Km, risultato ottenuto applicando il 30% al valore di 15.000 Km). ​

Il compenso in natura, valorizzato come sopra indicato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantacinquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) è concesso l’uso promiscuo del veicolo.

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Partecipazione alla spesa da parte del lavoratore 

Dal valore determinato con i criteri sopra esposti si deduce quanto eventualmente pagato dal dipendente, ovvero l’importo fatturato dall’azienda al dipendente stesso, IVA compresa, per partecipazione alle spese del veicolo.

La possibile esenzione dei fringe benefit

Se il valore complessivo dei fringe benefit imponibili, compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto, riconosciuto al dipendente e ai collaboratori nel corso del periodo d’imposta interessato non supera i € 258,23 è escluso dalla base imponibile (salvo modifica al valore che può essere disposta dal legislatore). Quindi risulterà esente sia da imposte per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda. ​

​TFR 

L’art. 2120 del Codice Civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto (TFR) si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso (somme e prestazioni in natura, corrisposte a titolo non occasionale). ​

La Cassazione, con diverse sentenze, ha precisato che il controvalore in denaro dell’autovettura concessa contrattualmente (non a titolo oneroso) dal datore di lavoro al lavoratore deve essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (valore fringe benefit meno quanto addebitato al dipendente). Resta fermo che l’esclusione dalla base di calcolo del TFR può essere disposta dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello.​

Auto esclusivamente per uso privato 

Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando il criterio generale del “valore normale”. ​
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