Fringe benefit con esenzione fino a 3.000 € per i genitori con figli a carico nel 2023

31 Luglio 2023

Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il D.L. 48 /2023, meglio noto come Decreto lavoro, con cui sono state adottate nuove disposizioni in materia di lavoro.

Di particolare interesse è la novità prevista dall’art. 40 del provvedimento anche per il periodo d’imposta 2023, con cui si stabilisce che è esente da imposte fino a € 3.000 anziché i consueti 258,23 euro, il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati.

Affinché si possa beneficiare della maggior esenzione, i figli devono essere nelle condizioni per poter essere considerati fiscalmente a carico. Pertanto, nel periodo d’imposta 2023, devono avere un reddito che non superi € 2.840,51 o € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.

Resta fermo, in ogni caso, che se i fringe benefit conferiti e i rimborsi delle utenze superano la soglia dei 3.000 euro, l’intero valore concorrerà a formare reddito imponibile.

Resta da chiarire se l’esenzione vale o meno anche ai fini contributivi.

Le nuove condizioni da rispettare per i Fringe Benefit

Per l’applicazione della norma di favore riguardante i fringe benefit vengono introdotte due nuove condizioni. 

In primo luogo, i datori di lavoro che intendono dare attuazione alla disposizione sono tenuti a darne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), ove presenti.

Inoltre, l’esenzione fino a € 3.000, se adottata dal datore di lavoro, può essere applicata solo se il dipendente dichiara al datore stesso di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli nelle condizioni di essere considerati a carico. La dichiarazione del lavoratore, salvo successive precisazioni, sembrerebbe indispensabile anche se i codici sono già conosciuti dal datore di lavoro per altre finalità, ad esempio per l’applicazione delle detrazioni o per la compilazione della certificazione unica.

Rimane poi fermo il limite di esenzione a € 258,23, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Prime considerazioni sulla discipline dei Fringe Benefit

Fermo restando che la disciplina potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione del decreto e che, in ogni modo, è attesa la pubblicazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e degli ulteriori istituti interessati con cui sarà fornita l’interpretazione ufficiale delle nuove norme e con cui saranno fornite le istruzioni operative di riferimento, si riportano di seguito alcune considerazioni relative agli aspetti operativi.

Sono interessati tutti i datori di lavoro, anche non aventi natura di impresa. Rimane fermo, chiaramente, che non è previsto alcun obbligo di erogare benefit esenti fino alla soglia di € 3.000. Si tratta solo di una facoltà del datore di lavoro di istituire nuovi benefit e applicare la nuova esenzione, con oneri a proprio carico.

I lavoratori destinatari del nuovo limite di esenzione sono i dipendenti con figli con redditi non superiori ai valori individuati per essere considerati a carico fiscalmente (art. 12, c.2, del TUIR: € 2.840,51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni.

Seppure non richiamati direttamente dalla norma, possono essere beneficiari del nuovo e più elevato limite di esenzione anche i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, tra i quali i collaboratori coordinati e continuativi.

Per l’applicazione del beneficio non è necessario che lo stesso sia riconosciuto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti; pertanto è ammessa l’assegnazione ad personam, anche a titolo premiale. In ogni caso, il nuovo limite di esenzione si applica anche ai benefit già assegnati e/o che saranno assegnati in questo periodo d’imposta (ad esempio auto in uso promiscuo). 

Come anticipato, devono essere inoltre rispettate le condizioni richieste dalla norma: comunicazione alle RSU e dichiarazione del lavoratore.

fringe benefit con esenzione fino a 3.000 € per i genitori con figli a carico nel 2023

Rimborso delle Utenze

Per quanto riguarda il rimborso delle utenze, si possono ritenere ancora valide le indicazioni che aveva fornito l’Agenzia delle entrate con la circolare 35/2022. Pertanto, il datore che intende concedere il rimborso delle utenze ai genitori in base alla nuova disposizione deve acquisire e conservare la relativa documentazione a giustificazione della spesa, ovvero la bolletta, accompagnata dalla dichiarazione che la stessa non è già stata oggetto di richiesta di rimborso ad altro datore di lavoro. In alternativa, può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex DPR 445/2000) con la quale il lavoratore stesso attesta di possedere la documentazione comprovante le spese sostenute per le utenze domestiche, riportando gli elementi identificativi dell’utenza (o delle utenze). Nella medesima dichiarazione il lavoratore deve indicare di non aver richiesto il contributo, per le medesime utenze, ad altro datore.

Chi non ha diritto al limite di 3000 euro?

Da ultimo si deve ricordare che, per i lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni richieste dal Decreto lavoro (avere figli con redditi non superiori a € 2.840,51 o a € 4.000,00 per i figli under 24) resta ferma l’applicazione dell’art. 51, c. 3, del TUIR, vale a dire l’esenzione (fiscale e contributiva) fino a € 258,23 dei benefit ordinariamente imponibili.  


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