Assunzione di donne svantaggiate: operativo l’esonero contributivo

20 Ottobre 2023

La recente circolare INPS 58/2023, in merito agli esoneri contributivi previsti, per il secondo semestre 2022, dalla L. 178/2020, e, per il 2023, dalla L. 197/2022, ha confermato molte delle indicazioni già fornite da precedenti provvedimenti dell’Istituto (su tutti: circolari 32/2021 e messaggio 3809/2021) e ha fornito, al contempo, lo spunto per nuove interessanti indicazioni che, di seguito e in breve, si evidenziano.

Il massimale per il 2023 è più elevato

L’incentivo previsto dalla L. di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

In riferimento alla contribuzione effettivamente esonerabile, oltre alle indicazioni già fornite in precedenza, l’INPS precisa che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS (art., c. 15, della L. 297/1982), destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato art. 3 prevede, contestualmente, l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell’esonero di cui alla L. di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell’esonero di cui alla L. di Bilancio 2023), dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova altresì applicazione la previsione di cui all’art. 2, c. 30, della L. 92/2012, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate, massimale più elevato
esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, massimale più elevato

Incremento occupazionale confermato

Dal tenore letterale della circolare 58/2023, si evince che, per entrambi gli esoneri in trattazione, è necessario rispettare la condizione (specificamente prevista dal c. 17 dell’art. 1 della L. di Bilancio 2021), consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato in termine di ULA, secondo il combinato disposto del criterio proprio del diritto comunitario e quello ex art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015.

Aiuti di Stato e Temporary Crisis

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione Europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, in virtù del quale è necessario, tra l’altro, che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, l’INPS precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework (COVID-19), che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

UNIEMENS

Per la fruizione in UniEmens relativa all’esonero del secondo semestre 2022 (L. di Bilancio 2021) valgono le regole di compilazione i cui al precedente messaggio INPS 3809/2021. La sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Per l’esonero 2023 (L. di Bilancio 2023) è stato istituito il nuovo codice ED23. Anche in questo caso, la sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.
Se pensi di aver bisogno di un consulente del lavoro per la gestione dei contratti di Lavoro visita il sito di Paghe.io.
Per leggere invece altri approfondimenti fatti dai nostri esperti visita il blog Paghe.io e il Glossario.