Uniemens

Dal mese di aprile 2010 (INPS, msg. 11903/2009) i datori di lavoro sono passati dalla due denunce mensili (EMENS, dati retributivi, e DM 10, dati contributivi) alla denuncia mensile unica UniEMens individuale. Con detta denuncia, per ciascun lavoratore, oltre ai dati analitici di carattere retributivo (ex Emens) vengono forniti all’INPS anche i dati contributivi e quelli relativi alle somme conguagliate, per esempio: ANF, malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione, ecc.).

La nuova procedura rappresenta lo strumento di comunicazione tra i datori di lavoro e l’INPS in relazione alle vicende che riguardano il rapporto di lavoro dipendente (e parasubordinato) e che abbiano conseguenze dal punto di vista previdenziale e assistenziale.

L’INPS ha reso disponibile, nel proprio sito internet, il documento tecnico per la predisposizione del citato nuovo flusso “UNIEMENS individuale”. Tale documento è un costante aggiornamento per effetto di novità legislative e organizzative dell’Istituto (il documento ora è composto da due fascicoli: documento tecnico e allegato tecnico).

La trasmissione della nuova denuncia unificata deve avvenire, per via telematica (anche tramite intermediari abilitati che hanno comunicato le deleghe dei datori di lavoro assistiti a norma della circ. 28/2011; INPS, msg. 20474/2011), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (se tale ultimo giorno cade in festivo, il termine si differisce al primo giorno lavorativo successivo). È prevista la possibilità di effettuare, per i dipendenti e i collaboratori, il frazionamento dei flussi da trasmettere (fermo restando che l’elemento fondamentale è la denuncia individuale). Le istruzioni tecniche impongono i seguenti vincoli:

  • Nelle ipotesi di invii frazionati, i dati espressi a livello aziendale (sezione denuncia azienda) devono in ogni caso essere comunicati una sola volta nel mese;
  • Le modifiche ai dati già presentati dovranno essere effettuate con le stesse modalità che erano state stabilite per il preesistente flusso Emens (vedere apposito paragrafo per la questione delle regolarizzazioni);
  • nel caso in cui si effettui una modifica agli elementi della qualifica o tipo contribuzione occorre un invio di un’unica denuncia di variazione (analogamente alla variazione di denunce per valori non presenti nei criteri di univocità), mediante l’esposizione degli elementi identificativi della denuncia da sostituire nell’elemento <InquadramentoLavVariaz>. In maniera automatica, l’invio di una denuncia così composta produrrà l’eliminazione della denuncia originaria e la sua sostituzione con la denuncia corrente (rimane valida anche la modalità di comunicazione della variazione mediante doppia denuncia: denuncia di eliminazione e denuncia di sostituzione).

Gli importi contributivi con decimali devono essere esposti in unità di euro senza punti di separazione delle migliaia, senza zeri non significativi alla sinistra seguiti dalla virgola per la separazione dei decimali. Attraverso la nuova denuncia mensile (UniEMens), l’INPS, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, ricostruisce virtualmente (utilizzando i dati di dettaglio riportati nella denuncia per singolo dipendente) il Mod. DM 10. A tale proposito, L’INPS (msg. 16252/2010) ha reso noto che i DM10 virtuali ricostruiti dall’INPS possono avere discordanze rispetto agli importi calcolati dalle aziende a titolo di contributi. È per questo motivo che sono state individuate tre casistiche di DM virtuale: “quadrati”, “provvisori” e “provvisori anomali”.

I primi si hanno quando le somme degli importi a debito e /o a credito quadrano con gli importi indicati nell’elemento dichiarativo “dati di quadratura” dell’UniEMens sezione aziendale (TotaleADebito e/o TotaleACredito). A tal fine vengono considerati comunque quadrati i DM10 virtuali che presentano una differenza per quadro di € 5,00. Rientrano invece nella tipologia dei provvisori quando le somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “TotaleADebito” e “TotaleACredito” presenti nei “dati di quadratura” della denuncia aziendale e tali differenze sono superiori alla predetta franchigia. I DM 10 provvisori anomali si hanno invece quando le somme degli importi a debito e/o a credito risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “TotaleADebito” e “TotaleACredito” e tali differenze sono superiori alla franchigia. I DM10 virtuali provvisori e provvisori anomali sono consultabili, ma non elaborabili (dall’INPS) in quanto rimangono in attesa della eventuale correzione/integrazione da parte dell’azienda.

Il mancato invio della “denuncia aziendale – UniEMens” non consente all’INPS la ricostruzione del DM10 virtuale, pertanto la posizione aziendale risulta irregolare per assenza di DM10 (INPS, Msg. n. 16252, 18.6.2010).

L’INPS sul proprio sito internet ha rilasciato la procedura di gestione delle variazioni contributive comunicate con il flusso UniEMens. Con msg. 16744/2011, ha fornito le relative istruzioni operative. In particolare, la predetta procedura è così articolata:

    1. le aziende, o i loro intermediari, inviano mensilmente, contestualmente alle denunce mensili correnti, anche eventuali denunce di variazione relative a periodi pregressi.
    2. le procedure centralizzate provvedono a generare per il mese corrente il “DM10 virtuale”, secondo le già note modalità, e per le denunce di variazione, qualora comportino una regolarizzazione contributiva, a determinare, sulla base del confronto con il “DM10 virtuale” originariamente prodotto, il “DM10VIG virtuale” per l’importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione.
    3. diversamente da quanto avviene per i “DM10 virtuali” che accedono automaticamente alle successive fasi elaborative, i “DM10VIG virtuali” necessitano di una conferma da parte dell’azienda, o di chi la rappresenta, per poter essere inoltrati alle procedure di gestione (vedere apposito Manuale).

L’INPS (circ. 13/2011) ha rivisto le modalità di gestione delle CIG. In particolare il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso Uniemens, di tutte le informazioni utili all’intera gestione dell’evento di Cassa Integrazione indipendentemente dalla tipologia di CIG – Ordinaria, Straordinaria o in Deroga – e dalla modalità di pagamento (diretto da parte dell’Istituto, ovvero anticipato dall’azienda e conguagliato sull’Uniemens stesso).

L’art. 8, D.L. 41/2021, ha stabilito che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accreditamento della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens – Cig».