L’esonero contributivo è più elevato per i dipendenti nel 2023. Come applicarlo correttamente?

22 Settembre 2023

Il D.L. 48/2023, noto come decreto Lavoro, è intervenuto sulla misura dello sgravio applicabile ai contributi IVS a carico del dipendente (cd cuneo contributivo), che era stato introdotto nel 2022 e poi prorogato dalla Legge di Bilancio 2023. Lo sgravio, fino al periodo di paga di giugno 2023, è fissato nella misura del 2 o 3% in base al reddito del lavoratore dipendente. 

In particolare, la nuova disposizione ha stabilito che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 il predetto esonero è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sulla tredicesima mensilità. In ogni caso resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e quindi non viene penalizzato il calcolo della pensione. 

Limiti e applicazione dell’esonero contributivo

L’aumento della misura dell’esonero riguarda solo il secondo semestre del 2023. Per i periodi di paga interessati, l’esonero è applicato nella misura del 7% se la retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non è superiore € 1.923,00. Se è superiore a tale importo, ma comunque rimane entro € 2.692,00, la misura dell’esonero è del 6%. Oltre a tale importo non trova applicazione nessun esonero. La retribuzione da considerare è quella complessiva, esclusa la tredicesima.

Trattandosi di una variazione che interessa solo il secondo semestre, ne consegue che la misura che troverà applicazione da luglio a dicembre potrà essere diversa da quella applicata nei primi mesi. 

Inoltre, anche nel corso del secondo semestre, la riduzione potrà essere applicata in misura diversa di mese in mese in quanto potrebbe cambiare la retribuzione di riferimento.

Mensilità aggiuntive  e esonero contributivo

Discorso a sé stante deve essere fatto con riferimento alla tredicesima mensilità, per la quale continuano a trovare applicazione le misure del 2% o 3% come nel primo semestre. Se la tredicesima mensilità è erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, si applicherà l’esonero del 2% se non eccede l’importo di 2.692 euro e la più alta misura del 3% se invece non eccede l’importo di 1.923 euro. 

Se la tredicesima è erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nelle seguenti misure: 2% se il rateo mensile non eccede l’importo di 224 euro; 3% se il rateo mensile non eccede l’importo di 160 euro.

Per quanto riguarda le ulteriori mensilità aggiuntive eventualmente previste dal CCNL applicato (ad esempio la quattordicesima), i relativi valori cumulano, ai fini della verifica dei limiti di retribuzione, con la retribuzione del mese. 

esonero contributivo per i dipendenti nel 2023
esonero contributivo per i dipendenti nel 2023

Aspetti operativi dell’esonero contributivo

Come anticipato, l’esonero trova applicazione sulle competenze erogate nel secondo semestre del 2023. Se il rapporto di lavoro cesserà entro il 31 dicembre 2023, non potrà quindi essere applicato su eventuali arretrati che saranno pagati nel 2024.

Altro caso particolare è quello del lavoratore per il quale sono presentate più denunce contributive dallo stesso datore di lavoro. Può succedere, ad esempio, se nel corso del mese c’è stata un’operazione societaria con passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità. In tal caso, per la verifica del limite di retribuzione imponibile, occorre prendere in considerazione la retribuzione complessiva.

Diverso è invece il caso del lavoratore che nel corso del mese svolge la prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro. In questa ipotesi, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’esonero va considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.

Altre caratteristiche dell’esonero

L’applicazione dell’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione e quindi non soggiace all’applicazione dei principi generali relativi agli incentivi all’occupazione e non è subordinata al possesso del DURC

Inoltre, l’esonero non rientra nella nozione di aiuti di Stato, conseguentemente non necessita di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Un altro aspetto di sicuro interesse e che l’esonero è cumulabile con altri incentivi. Se pensi di aver bisogno di un consulente del lavoro per la gestione delle paghe visita il sito di Paghe.io.
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