Concessione di strumenti di servizio e fringe benefit

La concessione degli strumenti di servizio in questa scheda considerati rientra nella più ampia definizione di fringe benefits, ovvero i compensi in natura che il datore di lavoro attribuisce a dipendenti e collaboratori, in aggiunta alla normale retribuzione, con l’obiettivo di integrare o incentivare l’entità del compenso erogato. 

  • Auto aziendale uso di servizio: auto concessa al dipendente per utilizzo esclusivamente riservato all’attività d’impresa. 
  • Auto aziendale uso personale: auto concessa al dipendente per l’utilizzo personale, non legato all’attività lavorativa (vera e propria retribuzione in natura). 
  • Computer: il personal computer può essere assegnato al dipendente per il solo uso di servizio (bene strumentale); per uso promiscuo (per servizio e per uso personale) oppure come puro fringe benefit (il valore normale rappresenta il reddito). 
  • Telefono cellulare: può essere concesso per il solo uso di servizio (bene strumentale); per uso promiscuo (per servizio e per uso personale) o come puro fringe benefit (il valore normale rappresenta il reddito). Il datore di lavoro potrebbe addebitare al dipendente una somma da trattenere dalla retribuzione per l’utilizzo del telefono cellulare. 
  • Alloggio: l’immobile è dato in godimento al dipendente gratuitamente, fatte salve alcune spese (esempio le spese condominiali) che potrebbero rimanere in capo al lavoratore. 
  • Alloggio di servizio: l’immobile è concesso al dipendente gratuitamente con obbligo di dimora per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
  • Mensa aziendale e buoni pasto. 

La Legge 208/2015 (art.1, c.184) ha modificato l’articolo 51, commi 2 e 3, del T.U.I.R, ampliando le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF. In particolare, la modifica normativa stabilisce che non concorrono a formare il reddito, i seguenti benefit: 

  1. l’utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 del TUIR; 
  2. le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR, dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio; 
  3. le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti di cui all’art. 12 del TUIR. 

L’art. 1, comma 161, L. 11.12.2016, n. 232, invece, ha aggiunto al predetto art. 51 TUIR la lettera “f-quater”, con la quale si stabilisce che non concorrono a formare reddito, con effetto dal 2017, i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), D.M. 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. 

Infine, la legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), all’art. 1, c. 28, ha ulteriormente ampliato il novero dei servizi che possono rientrare nel welfare aziendale. In particolare, con una modifica all’art. 51 TUIR, inserendo la lettera “d-bis”, ha disposto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 TUIR che siano a carico del lavoratore.