Gli incentivi all’occupazione nella Legge di Bilancio 2023: giovani e donne

21 Febbraio 2023

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (S.O. n. 43), la L. 197/2022, la Legge di Bilancio 2023 denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Quali novità ci sono nella Legge di Bilancio?

Tra le principali novità in materia di sgravi contributivi nella Legge di Bilancio 2023, in attesa delle necessarie istruzioni operative INPS, si segnala l’esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e di donne.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 

L’esonero contributivo già previsto (nel biennio 2021-2022) per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età dall’art. 1, c. 10, della L. 178/2020 viene prorogato anche per l’anno 2023.

L’agevolazione costituisce una deroga alla misura strutturale introdotta, per le assunzioni di giovani under 30, dall’art. 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e riguarda sempre soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Inoltre, escludendo i premi e contributi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, lo sgravio è riconosciuto:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annuali, invece dei valori previsti a regime, corrispondenti rispettivamente al 50% ed a 3.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di 36 mesi e in via transitoria innalzato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi all’assunzione(in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).

Così come previsto per l’esonero ex L. 178/2020, anche questa agevolazione non si applica (INPS, circ. 56/2021):

  • ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
  • alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
  • alle assunzioni, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero ex art. 1, c. 108 della L. 205/2017 (sgravio contributivo pari al 100%).
incentivi e esoneri per assunzioni di giovani e donne nel 2023

Esonero contributivo per l’assunzione di donne 2023

Anche per l’esonero contributivo per l’assunzione di donne si tratta di una proroga. In particolare, l’esonero contributivo totale (100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, invece del 50% previsto dalla normativa strutturale), già previsto per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020, è stato esteso alle nuove assunzioni delle medesime donne effettuate nel 2023.

Come con lo sgravio ex art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021 (L. 178/2020), anche l’esonero per le donne spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (INPS, circolare 32/2021).

L’agevolazione è riconosciuta per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato (si tratta di una conferma), per le assunzioni effettuate, nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (per il 2023, si fa riferimento al DM del 16 novembre 2022);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

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