Assegno unico e universale

Il D.Lgs. 230/2021 (G. U. 309/2021), in attuazione della L. 46/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM n. 159 del 5.12.2013. 

Dall’1.1.2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. 

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D.Lgs. 230/2021), a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. 

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’art. 1, c. 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE. 

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti: 

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 
  4. svolgimento del servizio civile universale. 

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.