Le detrazioni di lavoro dipendente per l’anno 2022

18 Maggio 2022

La riforma dell’IRPEF contenuta nella Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 2 – 4, L. 234/2021), in vigore dal 1° gennaio 2022, ha introdotto importanti novità non solo sui relativi scaglioni di reddito e sulle aliquote, ma anche per quel che riguarda le detrazioni per lavoro dipendente.

Le nuove detrazioni per lavoro dipendente

Dal 2022, la detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati, a seguito delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2022 ammonta a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (fino al 31.12.2021, 8.000 euro), fermo restando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro [€ 1.190 + 1.190 x (28.000 – redd. complessivo)/13.000];
  • fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro [€ 1.190 x (50.000 – redd. complessivo) / 22.000].

Si prevede, inoltre, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro.

Le novità e modifiche del nuovo regime fiscale

Le novità e le modifiche del nuovo regime fiscale in sintesi:

Rispetto al regime previgente (applicato fino al periodo d’imposta 2021), le modifiche apportate sono le seguenti:

  • Viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro (ferma restando la misura di 1.880 euro);
  • Con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo:
  • L’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 euro;
  • L’adeguamento dei valori utilizzati nel calcolo, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
  • La terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • Si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

Il nuovo regime applicabile ai redditi assimilati

Oltre ai redditi da lavoro dipendente, il regime si applica ai seguenti redditi assimilati:

  • Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, c. 1, lett. a del TUIR);
  • Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca (art. 50, c. 1, lett. b del TUIR);
  • Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, c. 1, lett. c del TUIR);
  • Le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis del TUIR); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, c. 1, lett. d del TUIR);

I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, c. 1, lett. l del TUIR);

Le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 123/2013.

Per la gestione dei cedolini paga è possibile avvalersi del servizio offerto da paghe.io di Fluida.

Scopri altri articoli nel blog Paghe.io