La detassazione delle mance: come si applica l’imposta nella Legge di Bilancio 2023

3 Aprile 2023

Introdotta, per il 2023, una disposizione che prevede la detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2023 per la detassazione delle mance??

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

A chi è rivolta la detassazione?

La disposizione per la detassazione delle mance trova applicazione per il personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991. Si tratta, ad esempio, di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.

Le mance sono incluse nella retribuzione imponibile?

Le somme convesse a titolo di liberalità, ovvero le mance, sono inoltre escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. ​

detassazione delle mance nel settore della ristorazione e applicazione dell'imposta legge di bilancio 2023

I presupposti per l’applicazione della norma

Per l’applicazione della norma sulla detassazione sono attese le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

I lavoratori interessati sono quelli operanti nel settore privato e titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000 (il dossier di accompagnamento della legge precisa “riferito all’anno precedente). Il limite sembrerebbe riferirsi al reddito di lavoro dipendente derivante da qualsiasi attività di lavoro subordinato e non solo da quello riferito alle attività rese nel settore interessato.

Al sussistere dei presupposti predetti si applica, salva espressa rinuncia scritta, l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. La tassazione, imposta sostitutiva del 5% o imposta ordinaria in caso di rinuncia del lavoratore ovvero per la parte che eccede il limite del 25%, è calcolata dal sostituto d’imposta. ​

Rimane fermo, come indicato dalla norma, che per il riconoscimento a favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche di natura non tributaria) che facciano riferimento al possesso di un determinato requisito reddituale occorre, in quest’ultimo, computare anche l’ammontare delle mance soggette a imposta sostitutiva. Ad esempio, quindi, per la verifica del diritto al trattamento integrativo o per la determinazione del valore delle detrazioni per i familiari a carico e delle altre detrazioni, computeranno anche le mance che beneficiano della detassazione. ​

Esempio di applicazione della detassazione delle mance

Vediamo un esempio di calcolo:

Supponiamo che il cameriere della trattoria “Le vecchie mura”, nel 2022, abbia percepito un reddito di lavoro dipendente pari a € 40.000 (considerando tutti i rapporti di lavoro in essere, in qualsiasi settore). Nel 2023 produrrà un reddito di lavoro dipendente, riferito alla sola attività di cameriere, pari a € 30.000​.

Ipotesi 1​

Il cameriere riceverà mance per € 3.000 (corrispondente al 10% di euro 30.000): risulta applicabile l’imposta sostitutiva del 5%; la somma non concorre a formare imponibile ai fini contributivi; la somma non concorre a formare base di calcolo del TFR.​

Ipotesi 2​

Il cameriere riceverà mance per € 9.000 (corrispondente al 30% di euro 30.000): non risulta applicabile l’imposta sostitutiva del 5% per la parte che eccede i 7.500 euro (25% di euro 30.000, franchigia), sulla quale si deve quindi applicare la tassazione corrente, IRPEF e addizionali. La somma eccedente i 7.500 euro concorre altresì a formare base imponibile ai fini contributivi e base di calcolo per il TFR. 

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