Retribuzione

La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore a favore del datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Dal punto di vista contributivo, il nuovo art. 12, legge 153/1969 rinvia alla norma fiscale (art. 48, TUIR), che definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio.

La retribuzione si caratterizza per alcune specifiche proprietà da cui discendono degli effetti pratici:

  1. Obbligatorietà;
  1. Determinabilità;
  1. Periodicità;
  1. Equità e sufficienza.

Per onnicomprensività della retribuzione si intende il principio mediante il quale ogni compenso corrisposto al lavoratore per specifiche attività deve essere preso in considerazione anche nel calcolo di altri elementi retributivi quali, per esempio, l’indennità di malattia, l’indennità sostitutiva per ferie ecc.

Secondo la Cassazione (Sez. Un., n. 1969 del 10.2.1984 – Cass. n. 1226 del 23.1.2004) gli elementi retributivi rientranti nella retribuzione corrente non devono far parte delle altre mensilità o indennità aggiuntive tranne il caso in cui esista un accordo che ne preveda espressamente il computo sulla retribuzione diversa da quella corrente.

In base all’art. 3 della legge 402/1996 gli accordi collettivi di qualsiasi livello possono stabilire se un certo elemento retributivo debba essere o meno calcolato nella determinazione di un altro istituto retributivo diretto o indiretto, fatta eccezione per quelli disciplinati dalla legge; Le parti collettive possono per. prevedere che un certo elemento retributivo sia già comprensivo dell’incidenza su altri elementi diretti o indiretti.

Un altro dei principi relativi alla retribuzione stabiliti dalla è che la retribuzione concordata dalle parti sia una retribuzione complessiva suddivisa nelle diverse voci. La conseguenza è che quando scatta un aumento, ad esempio del minimo contrattuale, la retribuzione debba rimanere complessivamente immutata, attraverso la riduzione corrispondente del superminimo.

Secondo il Codice civile la retribuzione deve essere determinata dai contratti collettivi oppure dagli accordi tra le parti e, in mancanza di entrambi, dal giudice che deve tener conto del parere dell’associazione professionale.

Nella determinazione della retribuzione le parti sono quindi vincolate:

  • dal contratto;
  • dal principio dell’equa e sufficiente retribuzione in ogni caso, ossia in caso di applicabilità o meno del contratto collettivo;
  • dal principio di non discriminazione tra i sessi;
  • dal principio dell’irriducibilità della retribuzione.

La retribuzione del lavoratore è composta da diversi elementi, alcuni di carattere fisso, altri direttamente collegati alla prestazione del lavoratore e altri ancora corrisposti anche durante le assenze. Il compenso a fronte della prestazione può essere costituito anche da beni, prodotti o servizi (retribuzione in natura).

Per compensi in natura si intendono quelle erogazioni di beni o servizi quali corrispettivo della prestazione lavorativa: in tal caso hanno natura retributiva (e non liberale) con le conseguenziali applicazioni dei principi in tema di retribuzione, e cioè:

  • possibilità di considerare il valore dei già menzionati compensi ai fini del calcolo di istituti retributivi indiretti o differiti;
  • obbligo del datore di lavoro di non eliminare queste corresponsioni nel caso in cui si applichi il principio dell’irriducibilità

Durante i giorni festivi il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione globale di fatto come se avesse lavorato. L’entità della retribuzione varia a seconda del giorno in cui cade la festività e della modalità di pagamento della retribuzione, cos. come indicato nella tabella riportata di seguito. La retribuzione festiva deve essere pari alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.

Per retribuzione differita si intendono quei compensi che, invece di essere corrisposti unitamente alla retribuzione corrente, vengono erogati periodicamente a scadenze prefissate durante l’anno (tredicesima, gratifica natalizia, quattordicesima, premio di produzione, ecc.), oppure a fine rapporto (TFR).

La retribuzione può essere:

  1. a tempo
  1. a cottimo
  1. partecipazione agli utili
  1. in natura
  1. provvigioni

Le diverse forme di retribuzione di cui sopra possono essere utilizzate anche in forma mista.