Busta paga 2022, assegno unico e detrazioni

25 Maggio 2022

Dal mese di marzo 2022 i lavoratori da un lato non percepiscono più in busta paga gli ANF per nuclei familiari con figli e orfanili, le detrazioni d’imposta per i figli minori di 21 anni e la maggiorazione per le famiglie numerose (4 e più figli), ma dall’altro sono destinatari del nuovo assegno unico e universale.

Al fine di razionalizzare le misure a sostegno delle famiglie, il legislatore ha istituito l’assegno unico e universale (L. 234/2021 e D.lgs. 230/2021), ossia uno strumento che riassume in un solo istituto diverse prestazioni che prima venivano erogate in busta paga, con l’intermediazione del datore di lavoro.

Cosa non troviamo più in busta paga

In particolare, dal mese di marzo 2022, il lavoratore non si vede più erogare gli ANF (assegni al nucleo familiare) per i nuclei in cui sono presenti figli o orfanili. Per questi sarà possibile presentare domanda di assegno unico e universale.

Pertanto se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni o un figlio a carico con disabilità, a prescindere dall’età, non è più possibile ottenere l’ANF. Il lavoratore avrà invece diritto all’Assegno unico e universale per questi soggetti.

Continuano, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di ANF e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, purché non legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. 

Detrazioni in busta paga

Inoltre, sempre dal mese di marzo 2022, la detrazione per ciascun figlio a carico (è tale quel soggetto che percepisce un reddito non superiore a € 2.840,51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni) spetta nella misura base e solo se di età pari o superiore a 21 anni anche se disabile. Ne consegue che il datore di lavoro deve escludere le detrazioni e relative maggiorazioni per figli di età inferiore a 21 anni mentre continuerà ad erogarle, nel valore base, per i figli di età pari e superiore a 21, anche se disabile, in quanto cumulabile con l’Assegno unico e universale, come precisato dall’A.E. con la circ. 4/2022.

Rimane la detrazione per gli altri familiari a carico ex art. 433 c.c. (i figli, pur essendo ricompresi nel citato articolo, sono in ogni caso esclusi).

Inoltre la detrazione per famiglie numerose (4 e più figli) e l’eventuale relativo credito non è più presente in busta paga (salvo eventuale conguaglio per i mesi di gennaio e febbraio e anche qualora il 4° figlio nasca dopo il mese febbraio). Al lavoratore spetterà una maggiorazione equivalente nell’Assegno unico e universale.

Nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare.​

Mentre se viene presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con  disabilità a carico, senza limiti di età, e i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico e universale, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.

Cosa rimane in busta paga

I lavoratori quindi possono presentare esclusivamente domanda di ANF per i nuclei senza figli. Ovviamente è possibile richiedere gli ANF arretrati (nel rispetto della prescrizione quinquennale), per i periodi precedenti il 1° marzo 2022, anche per i nuclei familiari con i figli. Le modalità non sono variate.​

Pertanto i datori di lavoro (anche tramite il proprio consulente del lavoro) continueranno a recuperare, attraverso la procedura INPS, i valori degli ANF da corrispondere ai lavoratori ancora destinatari, in busta paga con le consuete modalità.

Inoltre continueranno a recuperare, sempre attraverso la procedura INPS, i valori degli ANF arretrati (anche per i periodi ante marzo 2022, compresi gli ANF con figli).

Infine rimane la possibilità di compensare in Uniemens le somme pagate a titolo di ANF.

Come cambia la busta paga

Al fine di comprendere la portata dei cambiamenti sopra ricordati, ipotizziamo di mettere a confronto le buste paga di febbraio e marzo 2022 di un lavoratore con un retribuzione mensile di 2.700 euro, avente a carico il coniuge e due figli minori, che percepiva un ANF pari a 79,58 euro.

Nel mese di febbraio 2022 la busta paga era data da:

  • retribuzione mensile lorda: 2.700 euro
  • contributi INPS: 248,13 euro
  • IRPEF: 619,69 euro
  • Detrazioni per coniuge: 59,17 euro
  • Detrazioni per figli: 112,61 euro
  • Detrazioni per lavoro dipendente: 131,90 euro
  • ANF: 79,58 euro

Totale netto a pagare: 2.215,44 euro

Nel mese di marzo 2022 la busta paga risulta la seguente:

  • retribuzione mensile lorda: 2.700 euro
  • contributi INPS: 248,13 euro
  • IRPEF: 619,69 euro
  • Detrazioni per coniuge: 59,17 euro
  • Detrazioni per figli: 0,00 euro
  • Detrazioni per lavoro dipendente: 131,90 euro
  • ANF: 0,00 euro

Totale netto a pagare: 2.023,25 euro

Paragonando le due buste paga, risulta che il lavoratore nel mese di marzo percepisce 191,19 euro in meno rispetto a febbraio.

Però lo stesso lavoratore può presentare domanda di assegno unico e universale e dato che l’ammontare di quest’ultimo è rapportato all’ISEE potrebbe avere un trattamento economico mensile migliore o peggiore.

Infatti, se si ipotizza che il suo ISEE è di 27.000 euro, il lavoratore avrebbe diritto a un assegno unico e universale di 230 euro mensili che se sommati alla retribuzione di 2.023,25 di marzo danno un totale di 2.253,25 euro (quindi 37,81 euro in più rispetto a febbraio).

Mentre se il suo ISEE è di 32.000 euro, l’assegno unico spettante è di 180 euro. In questo caso il lavoratore guadagnerebbe meno rispetto a quanto percepito fino a febbraio. Infatti, 2.023,25 + 180 = 2.203,25. Ossia 12,19 euro in meno ogni mese. In conclusione, più basso sarà l’ISEE, maggiore sarà l’importo dell’assegno unico e quindi più elevato l’introito mensile che il lavoratore potrà avere.

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