Contratto di rete e obblighi di comunicazione

26 Settembre 2022

Le imprese retiste che intendono distaccare un lavoratore in regime di codatorialità, sia presso le stesse che presso aziende esterne alla rete, dovranno darne comunicazione, per via telematica, al Ministero del lavoro con il modello Unirete.

Molte aziende fanno ricorso a forme di cooperazione per perseguire interessi comuni al fine di reggere la concorrenza e di coprire ambiti commerciali di maggiori dimensioni.

Tra i vari strumenti di cooperazione disponibili nel nostro ordinamento, quello a cui le imprese fanno maggiore ricorso è senza dubbio il contratto di rete.

Con questo istituto le imprese si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando tutte insieme determinate attività relative all’oggetto di ciascuna impresa.

In sostanza con il contratto di rete le aziende, che vengono definite retiste, si impegnano a esercitare in comune l’attività di impresa, collaborare nell’ambito delle rispettive imprese e, inoltre, a scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche.

La mobilità dei lavoratori nel contratto di rete

La sussistenza di un contratto di rete rende molto frequente, per evidenti ragioni pratiche, la mobilità del personale tra aziende retiste.

A tal proposito, si deve considerare che il nostro ordinamento prevede norme di favore per l’ipotesi del distacco di personale che avvenga tra aziende retiste. In tali casi, infatti, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (art. 7, L. 99/2013).

Proprio con riferimento a tale aspetto, l’INL ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni (INL, circ. 29.3.2018, n. 7). Detti lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro unico del lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

Al fine di dare compiuta attuazione alle norme in materia, il Ministero del Lavoro, in data 22 febbraio 2022, ha pubblicato nella sezione pubblicità legale del proprio sito istituzionale il decreto n. 205 del 29 ottobre 2021, con cui ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito dei contratti di rete. Il decreto si applica anche nell’ipotesi di comunicazione dei lavoratori in distacco tra aziende retiste.

Le comunicazioni obbligatorie del contratto di rete

Il richiamato decreto dello scorso ottobre ha innanzitutto definito l’ambito di applicazione delle norme in materia di comunicazioni obbligatorie in caso di contratto di rete. Come anticipato, la comunicazione riguarda i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, nonché il distacco di lavoratori tra retiste. Diversamente, nel caso di co-assunzione in agricoltura, non trovano applicazione le norme in esame ma rimane applicabile il D.M. 27 marzo 2014.

Quanto ai soggetti obbligati, il decreto specifica che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco fra retisti, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione sul sito www.servizi.lavoro.gov.it .

Le imprese aderenti al contratto di rete effettuano tali comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa di provenienza, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile dal contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella denuncia mensile Uniemens all’INPS a cura dell’impresa di provenienza.

Quanto al LUL, il decreto specifica che i lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell’impresa di provenienza e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Le sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione sono a carico dell’impresa di individuata quale referente.

Il modello Unirete

Anche l’INL (nota n. 315 del 22 febbraio 2022), ha fornito alcune indicazioni in merito al contratto di rete, e in particolare le modalità operative per la fruizione del cosiddetto modello “Unirete”.

La nota precisa che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021.

In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio u.s., sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro il giorno 24 marzo compreso.

Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista, allo scopo individuata come referente nel contratto di rete, che deve allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente.

Con la Nota n. 1229 del 16 giugno 2022, lo stesso Ispettorato Nazionale del lavoro ha invece precisato che le imprese della rete devono utilizzare il modello in questione sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. In tal senso, il modello Unirete va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

Obblighi contributivi e assicurativi

Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione Unirete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa. Resta fermo che laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.

Quanto al regime di solidarietà, si evidenzia che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro può essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

Occorre infatti considerare che nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa. La stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità, infatti, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i codatori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

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