Libro unico del lavoro (LUL)

Libro unico del lavoro (LUL): cos’è e perchè va compilato?

L’art. 39, D.L. 112/2008 (L. 133/2008) e il relativo D.M. attuativo del 9.7.2008 hanno stabilito che i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricolo, quelli dello spettacolo, dell’autotrasporto e quelli marittimi, sono tenuti dal 18.8.2008 ad istituire in sostituzione dei libri matricola e paga, il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati.

Il datore di lavoro deve istituire un solo libro unico anche in presenza di più posizioni assicurative aziendali (PAT) e previdenziali o di più sedi di lavoro distaccate, anche se stabili e organizzate.

Peraltro, secondo il Ministero del lavoro, l’eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione.
Il libro unico deve essere compilato con i prescritti dati, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo, in precedenza entro il 16 del mese successivo.
Copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico devono essere consegnate al lavoratore.

Per i gruppi di impresa si ricorda che, ai sensi dell’art. 31, c. 1, D.lgs. 276/2003, la società capogruppo può essere affidataria di tutti gli adempimenti di cui all’art. 1, L. 12/1979 per le società collegate al gruppo, ivi compreso l’affidamento della tenuta del libro unico del lavoro.

Chi deve essere registrato nel Libro unico?

Nel Libro unico devono essere registrati anche i lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati, i lavoratori sospesi per aspettativa/distacco sindacale e cariche pubbliche elettive, i collaboratori coordinati e continuativi indipendentemente dalla modalità organizzativa le collaborazioni tipiche quali gli amministratori i sindaci di società non esercenti attività professionali e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, i lavoratori a domicilio ed i dipendenti occupati con una delle diverse tipologie contrattuali previste dal D.lgs. 276/2003 ora regolamentate dal D.lgs. 81/2015, quali il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il contratto di inserimento, ecc.

Chi non va registrato nel Libro unico?

Non occorre, invece, la registrazione per i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali, i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria.
Non devono altresì essere riportati nel libro unico gli stagisti e i tirocinanti.