La riforma del lavoro sportivo

24 Novembre 2023

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che tra le novità di maggior interesse prevede di classificare i lavoratori attivi nello sport dilettantistico come percettori di redditi di lavoro subordinato o autonomo (incluse le collaborazioni coordinate e continuative) e non redditi diversi.

La riforma è contenuta nel D.lgs. 36/2021, che attua quanto disposto dalla Legge delega n.86/2019.

Le principali novità che interessano il mondo del lavoro sono contenute nel Titolo V del citato D.lgs. 36/2021 che è stato recentemente oggetto delle modifiche previste da un ulteriore D.lgs. approvato in via preliminare il 31 maggio u.s. dal Governo.

Queste modifiche non sono ancora operative, dato che il provvedimento è stato inviato al Parlamento a cui è stato chiesto il relativo parere, ma vale la pena evidenziarle poiché con tutta probabilità verranno confermate dalle due Camere. 

Chi può essere definito un lavoratore sportivo?

La prima novità che merita di essere evidenziata riguarda la definizione di lavoratore sportivo. Per tale si intende non solo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, ma anche ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. ​

Non sono invece lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.

Il contratto di lavoro subordinato o autonomo per i lavoratori sportivi

In via generale l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 cpc).​

Una novità introdotta dal D.lgs. correttivo è che per le singole prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, non risultando quindi necessaria la stipula di un contratto di lavoro.

La riforma del lavoro sportivo: il rapporto di lavoro subordinato

Salvo che sia diversamente disposto, trovano applicazione le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle previdenziali e tributarie.

Non trovano invece applicazione al lavoro sportivo le norme sul controllo a distanza, sugli accertamenti sanitari e sulle tutele in caso di licenziamento, quelle sui licenziamenti individuali e collettivi e quelle sul mutamento di mansioni.​

Nel caso in cui si intenda stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, è bene tener conto che allo stesso non si applicano le disposizioni sul contratto a termine di cui al D.lgs. 81/2015.

E’ previsto invece che il contratto di lavoro subordinato sportivo possa contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. 

L’ambito professionistico degli sportivi e i contratti di lavoro degli atleti

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato.​

Però può essere considerato lavoro autonomo quando ricorre uno dei seguenti requisiti: ​

a) l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; ​

b) lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; ​

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro professionistico si costituisce mediante l’assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato. ​

La società ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. ​

Il legislatore prevede che la citata approvazione è condizione di efficacia del contratto.

La riforma del lavoro sportivo nel settore dilettantistico

La situazione è diametralmente opposta in ambito dilettantistico. Infatti nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: ​

    a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (con il D.lgs. correttivo le ore settimanali salgono a 24), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; ​

    b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Il provvedimento prevede che l’associazione o la società nonché le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, il CONI, il CIP, Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro.​

La comunicazione al Registro delle attività sportive equivale a tutti gli effetti a quelle al centro per l’impiego (DL 510/1996 – L. 608/1996) e deve essere effettuata e resa disponibile anche a INPS e INAIL. L’omessa comunicazione comporta le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego.​

Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili fiscalmente e contributivamente.

Le comunicazioni al Registro nazionale devono essere effettuate telematicamente entro il 30mo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.​

L’iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. ​

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Sportivi in apprendistato

Si prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato di primo (per la qualifica e il diploma) e terzo livello (alta formazione). Viene fissato a 14 anni di età il limite minimo per stipulare l’apprendistato di primo livello. ​

Le società sportive professionistiche possono effettuare assunzioni di lavoratori sportivi anche con contratto di apprendistato professionalizzante e in tale fattispecie l’età minima è fissata in 15 anni.​

Sicurezza e prestazioni assistenziali per i lavoratori sportivi

Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.​

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive. L’idoneità alla mansione, se non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente.​

In favore dei lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro, si prevedono alcune prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.​

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell’indennità economica di malattia e per il finanziamento dell’indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo.

Ai lavoratori sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (ormai residuale) e alla NASPI.​

E’ possibile l’impiego di minori in attività lavorative di carattere sportivo nel rispetto della Legge 977/1967.

Trattamento contributivo applicato al settore sportivo

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi gestito dall’INPS.​

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, COCOCO o autonomi, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine sono iscritti alla Gestione separata INPS. Se questi ultimi sono assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva è pari al 24%, in caso contrario l’aliquota è del 25%.​

L’aliquota è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.​

La nuova riforma del lavoro sportivo e il trattamento tributario

Nei confronti delle retribuzioni e dei compensi erogati ai lavoratori sportivi trova applicazione il DPR 917/1986.​ Il TFR è soggetto a tassazione separata.​

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. In caso di superamento, concorre a formare reddito per il percipiente solo la parte eccedente.​

Si prevede che i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrano, fino all’importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP.

Per sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento l’importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni per lavoro dipendente. ​

Le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti, sono inquadrate come premi (Art. 30, c. 2 DPR 600/1973).

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Se ne ricorrono i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di COCOCO (art. 409 cpc). ​

Si prevede che non rientrano tra i soggetti nei cui confronti può essere instaurata una COCOCO coloro che forniscono un’attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.​

Questi collaboratori hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione separata INPS.​

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