Riders: il rimborso chilometrico non è imponibile

18 Luglio 2023

Il ”rimborso chilometrico” spettante ai riders che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’attività lavorativa, è da considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 290 dell’11 aprile 2023.

L’istanza

Nella fattispecie in esame, la Società istante fa parte di un gruppo che opera nel settore del food delivery. Il proprio modello organizzativo prevede l’assunzione di ciclo fattorini (“rider”) con un contratto di lavoro subordinato.

In generale, la Società opera attraverso due modelli. Il primo modello prevede la presenza di un cosiddetto ”Hub”, un ufficio/magazzino dove il City Operations Manager ed i Rider Coordinators lavorano e alcuni dei rider ritirano le loro dotazioni aziendali (quali eBike, vestiario, food box) e il secondo modello, che costituisce una versione più centralizzata e automatizzata del primo, privo del cosiddetto Hub, si basa sull’utilizzo da parte del rider del proprio mezzo di trasporto (incluse le biciclette).

L’accordo integrativo definisce i criteri oggettivi

Nell’ambito di tale modello, l’Accordo Integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali (in data 29 marzo 2021), prevede a favore del rider, che su richiesta aziendale, utilizza “il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.)”, un’indennità a titolo di “rimborso chilometrico”.

A tal fine, la Società adotta criteri oggettivi per determinare l’importo del “rimborso chilometrico” che tiene conto della quota dei costi dalla stessa risparmiati in quanto sostenuti il rider. Il metodo di determinazione del ”rimborso chilometrico” si basa sulle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato.

rider esenzioni fiscali per il rimborso chilometrico

Come si calcola il rimborso chilometrico per i rider

Il “rimborso chilometrico” è determinato sulla base del percorso calcolato tramite Google Maps e non è soggetto a contribuzione previdenziale. I chilometri rimborsati sono quelli calcolati attraverso l’apposita ”App” aziendale anche al fine di evitare che il rider possa seguire percorsi più lunghi per ottenere un maggior rimborso.

Il diritto a ricevere tale rimborso si realizza solo per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione. In particolare, il rider riceve per l’esecuzione delle consegne un’indennità a titolo a ”rimborso chilometrico” pari ai seguenti importi:

  • euro 0,36 per ogni chilometro, se utilizza la propria auto;
  • euro 0,15 per ogni chilometro, se utilizza la propria moto o il proprio scooter;
  • euro 0,06 per ogni chilometro, se utilizza la propria bicicletta/ebike.

Senza una sede di lavoro

L’Istante precisa, da ultimo, che nel caso di specie non è presente una sede di lavoro fisica, bensì un “luogo di lavoro”: luogo che non è possibile determinare in quanto il lavoratore (rider) è in continuo movimento per svolgere l’attività oggetto della prestazione lavorativa.

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