Voucher Lavoro: prestazioni occasionali più flessibili nel settore turistico-termale

3 Agosto 2023

Quest’anno non c’è pace per il lavoro occasionale e i voucher. Dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 alla disciplina contenuta nell’art. 54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017), adesso l’art. 37 del DL 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), in vigore dal 5 maggio 2023, modifica nuovamente la norma al fine di renderla maggiormente flessibile per le imprese che operano nei settori dei congressi e delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.​

Nel silenzio di indicazioni normative o di prassi, si dovrebbe trattare delle aziende identificate dai codici ATECO:

  • 82.30.00
  • 74.90.99
  • 96.04.20
  • 93.21.00.

Tale modifica, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del DL 48/2023, trova la sua giustificazione nel fatto che, in questi settori, le aziende hanno l’esigenza di assumere personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera.​

Nel concreto la modifica apportata dal Decreto Lavoro mira a realizzare due obiettivi: 

  1. da un lato innalzare l’importo massimo spendibile da ogni singola impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale;
  2. dall’altro elevare la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare questo strumento. 

Il resto della disciplina contenuta nell’art. 54-bis sopra citato invece resta invariato, seppur come accennato all’inizio, già modificato con effetto dal 1° gennaio u.s. ad opera della Legge 197/2022.

Limiti economici delle prestazioni occasionali

La prima modifica che il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 apporta alla regolamentazione delle prestazioni occasionali riguarda i limiti economici.

Già la Legge di Bilancio 2023 era intervenuta elevando da 5.000 a 10.000 euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori.

La Legge 197/2022 ha inoltre stabilito che la disciplina sulle prestazioni occasionali e voucher trovi applicazione anche alle attività svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, identificate con il codice ATECO 93.29.1.​  

Adesso il DL 48/2023 prevede che per le aziende che operano nel settore turistico termale, l’importo complessivo dei compensi che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori si alza da 10.000 euro a 15.000 euro.

Restano invece invariati gli altri limiti previsti dalla norma. Quindi ciascun prestatore può ottenere complessivamente un compenso non superiore a 5.000 euro, tenendo conto di tutti gli utilizzatori nei cui confronti ha prestato l’attività e non superiore a 2.500 euro nei confronti dello stesso utilizzatore. 

Riassumendo, dopo la recente modifica, i nuovi limiti dei compensi per le prestazioni occasionali sono quindi i seguenti:​

Fattispecie​Settore turistico e termale​Tutti gli altri settori​
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli​ utilizzatori​compensi di importo  complessivamente non superiore  a 5.000 euro; ​compensi di importo complessivamente non superiore  a 5.000 euro; ​
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei​ Prestatori​;compensi di importo complessivamente  non  superiore  a 15.000 euro; ​compensi di importo complessivamente  non  superiore  a 10.000 euro
 c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore​compensi di importo non superiore a 2.500 euro. ​compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

L’INPS, con la circolare n.6 del 19/01/2023, intervenuto dopo l’entrata in vigore della Legge 197/2022, ha ricordato che i nuovi limiti economici valgono sia per l’accesso al Libretto Famiglia (quello utilizzabile da parte delle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia, assistenza domiciliare ai bambini, ecc.) che al Contratto di prestazione occasionale.​ 

Inoltre, l’Istituto previdenziale ha ricordato che per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le prestazioni rese dagli steward (DM 8 agosto 2007 sostituito dal DM 13/08/2019), è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, rimane valido la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.​

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Divieti di utilizzo delle prestazioni occasionali

L’altra modifica apportata dall’art. 37 del DL 48/2023 riguarda il comma 14 del predetto art. 54-bis relativo ai casi in cui è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale, già oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio 2023.​

Più precisamente, dal 5 maggio 2023, il divieto alle prestazioni occasionali sussiste: ​

  1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (erano 5 prima della modifica disposta dalla Legge 197/2022) ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; ​
  2. da parte delle imprese del settore agricolo; ​
  3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; ​
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. ​

Come si evince chiaramente dalla citata lett. a), per le aziende che operano nel settore turistico termale, il divieto di ricorrere alle prestazioni occasionali non scatta quando l’organico è costituito da più di 10 lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma quando è composto da più di 25 lavoratori.

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