Le informazioni sul rapporto di lavoro possono rimandare al CCNL

9 Ottobre 2023

Il Decreto Legge n.48/2023 (meglio noto come Decreto Lavoro), tra le varie misure adottate per sostenere l’occupazione e supportare i datori di lavoro durante il perdurare della crisi economica in atto da diversi anni anche in Italia, ha inteso semplificare gli obblighi informativi previsti dal D.lgs. 152/1997 (modificato dal 13 agosto 2022 dal D.lgs. 104/2022, cosiddetto Decreto Trasparenza), che incombono sul datore di lavoro e che riguardano il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore.

Nello specifico, la semplificazione consiste nel riconoscere al datore di lavoro la facoltà di fornire alcune informazioni al lavoratore sostituendo la disciplina di dettaglio di un particolare istituto con il mero riferimento normativo o del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche aziendale, come previsto dal nuovo comma 5-bis inserito nell’art. 1 del D.lgs. 152/1997.​

É bene precisare da subito che l’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 26 (“le informazioni ….possono essere comunicate al lavoratore”) porta a ritenere che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di sostituire le informazioni con il citato rimando alla normativa e al CCNL di riferimento, con la conseguenza che nulla vieta di continuare ad utilizzare il sistema attualmente adottato in azienda e quindi fornire il dettaglio dei diversi istituti giuslavoristici.  ​

Le informazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro da comunicare

L’art. 1 del D.lgs. 152/1997, rivisto dal D.lgs. 104/2022 e adesso dal D.L. 48/2023, ha ampliato, a decorrere dal 13 agosto 2022, l’elenco degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore e che nel dettaglio consistono in:

  1. ​​le identità delle parti del rapporto di lavoro comprese quelle dei co-datori;​​​
  2. il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; ​​​
  3. la sede o il domicilio del datore di lavoro;​​​
  4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;​​​
  5. la data di inizio del rapporto di lavoro; ​​
  6. la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;​​
  7. nel caso di lavoratori tramite agenzia di somministrazione del lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;​​​
  8. la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;​​​
  9. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;​​​
  10. la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;​​
  11. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;​​​
  12. l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;​​​
  13. la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  14. se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:​​​
    • la variabilità della programmazione di lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;​​​
    • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;​​​
    • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;​​​
  15. il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;​​​
  16. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma;
rapporto di lavoro e gestione obblighi informativi con rimando ai ccnl
rapporto di lavoro e gestione obblighi informativi con rimando ai ccnl

La semplificazione dell’informazione del rapporto di lavoro

Il nuovo comma 5-bis introdotto dal DL 48/2023, adesso prevede che le informazioni indicate alle precedenti lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) possono essere comunicate al lavoratore e quindi il relativo onere informativo ritenersi assolto, indicando nella lettera di assunzione (oppure nel contratto di lavoro) il riferimento normativo o del contratto collettivo (anche aziendale) che ne disciplina la materia.  

In sostanza nella comunicazione da rendere al lavoratore sarà quindi possibile semplificare l’informazione relativa a un determinato istituto giuslavoristico sostituendo la descrizione dettagliata con una semplice formula che rinvia alla normativa o al contratto collettivo. 

Lo stesso DL 48/2023 ha anche introdotto il comma 6-bis all’art. 1 del D.lgs. 152/1997 secondo cui il datore di lavoro, sempre ai fini della semplificazione, è tenuto a «consegnare o mettere a disposizione dei lavoratori, anche mediante pubblicazione sul sito web i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili a rapporto di lavoro».​

Pertanto, dal 5 maggio 2023, alcune informazioni riguardanti il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore possono semplicemente rimandare alla norma di legge o di contratto.

L’importante è che al lavoratore venga poi fornito, su supporto cartaceo oppure digitale, il testo della disposizione che lo regolamenta, in modo tale che il dipendente possa prendere coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri in materia di lavoro.Se pensi di aver bisogno di un consulente del lavoro per la gestione dei contratti di Lavoro visita il sito di Paghe.io.
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