Anche il TFR e le altre indennità soggette a tassazione separata fruiscono del regime impatriati

24 Luglio 2023

L’art. 16 del D.lgs. 147/2015 ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

In particolare la norma identifica i requisiti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali è possibile fruire del regime fiscale agevolato. 

Entrando nel dettaglio, il citato articolo 16 prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del DPR 917/1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

Il beneficio però viene riconosciuto soltanto se i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni.

Inoltre è necessario che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

La disposizione normativa prevede che sono destinatari dell’agevolazione fiscale anche i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

In questo caso è necessario che i citati soggetti siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto «continuativamente» un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più.

In alternativa alla citata condizione, è possibile che gli interessati risultino aver svolto «continuativamente» un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una «specializzazione post lauream».

tassazione agevolata dei redditi per i lavoratori stranieri che trasferiscono la residenza fiscale in italia

La modifica normativa

Si evidenzia che la norma sopra citata è stata oggetto di modifiche da parte del DL 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), che, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, ha disposto tra l’altro l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge.

Successivamente la disposizione normativa è stata oggetto di modifiche anche da parte della L. 178/2020 che, all’art. 1, c. 50, consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. Lavoratori impatriati (imponibilità del 50%/90% del reddito prodotto in Italia per ulteriori 5 periodi di imposta, in presenza di determinati requisiti) anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31.12.2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.

Questi soggetti (sempreché siano stati iscritti all’AIRE ovvero siano cittadini UE, e purché abbiano trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16, D.Lgs. 147/2015) possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell’abbattimento del 50% (o 90%, a seconda dei casi) del reddito di specie prodotto.

Per fruire dell’agevolazione è però necessario che venga effettuato un versamento di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Inoltre è necessario il versamento di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Anche il TFR nel regime agevolato

L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2023, richiamando la risposta all’interpello 290/2020 (relativa alle indennità erogate al personale delle aziende del credito, tassate separatamente a norma dell’art. 17, c. 3, del TUIR) ha chiarito che il regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 deve essere applicato anche sul TFR e sulle altre somme e indennità maturate durante il rapporto ed erogate successivamente in un’unica soluzione, così come indicate dall’art. 17 del TUIR.

Inoltre, secondo l’amministrazione finanziaria, per la citata tipologia di redditi che maturano nel corso del rapporto di lavoro ma che, essendo erogati in un’unica soluzione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono tassati separatamente, l’agevolazione “impatriati” non viene applicata automaticamente dal datore di lavoro, ma potrà essere fruita dal contribuente solo dopo la riliquidazione da parte degli uffici competenti e solo a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato.