Denuncia lavori usuranti: obbligo di comunicazione annuale entro il 31 Marzo 2023

8 Maggio 2023

Entro il 31 marzo 2023, deve essere presentata la denuncia annuale dei lavori usuranti da parte dei datori di lavoro interessati in relazione alle situazioni occupazionali del 2022. ​

L’adempimento, introdotto da quasi un decennio, ha lo scopo di implementare gli archivi degli enti al fine di poter ricostruire il percorso di carriera e, così, verificare la ricorrenza delle condizioni che integrano il requisito di «addetto ai lavori usuranti», requisito che per alcuni anni dovrà essere avvalorato soprattutto tramite la documentazione prodotta in sede di domanda di riconoscimento e di pensione. ​

Tipologie di denuncia di lavoro usurante

Sono due le tipologie di denuncia da effettuare:

  1. Ai fini del monitoraggio(facoltativa), con periodicità annuale dell’invio entro il 31 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei lavori, indicando il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’art. 1, c. 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011. In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini dell’invio obbligatorio per lavoro notturno (facoltativa, non sanzionabile);
  2. Ai fini della verifica del lavoro notturno (obbligatoria), con periodicità annuale (31.3 dell’anno successivo a quello di riferimento ovvero entro 30 giorni dall’inizio per le attività ex art. 1, c. 1, lett. c, del D.Lgs. 67/2011 – processi produttivi in serie), in relazione all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione non è dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto nel precedente caso, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturni svolti (obbligatoria se non fatta quella statistica ai fini del monitoraggio – v. sopra).

Tipologie di lavori usuranti​

L’elenco dei lavori usuranti è contenuto nell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011:​

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro 19 maggio 1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.); l’elenco è tassativo. Inoltre, non rientra tra i “lavori espletati in spazi ristretti” l’attività di gruista in quanto per spazi ristretti si devono intendere quei luoghi chiusi in cui possono verificarsi infortuni gravi a causa di sostanze pericolose, esplosioni o mancanza di ossigeno e perché “la cabina di comando di una gru non è assimilabile a intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture” come, invece previsto nel D.M. 19 maggio 1999.
  2. lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente: ​
  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; ​
  • ​al di fuori dei casi indicati al punto precedente, rientrano tra i beneficiari, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
  1. lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, ossia lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.Lgs. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità. Le attività soggette non sono tutte ma solo quelle rientranti in specifiche lavorazioni contrassegnate da una data voce di tariffa che occorre riferire dal 2019 al nuovo sistema tariffario INAIL;
  2. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente. Sono esclusi gli autotrasportatori di merci. ​
    Questi ultimi potrebbero rientrare nella disciplina dei lavori usuranti solo se svolgono periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.
denuncia lavori usuranti e obbligo di comunicazione annuale
denuncia lavori usuranti e obbligo di comunicazione annuale

Chi deve fare la denuncia dei lavori usuranti

Sono tenuti all’invio della denuncia: ​

  1. i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni; ​
  2. le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori “somministrati”, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”; ​
  3. i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente; ​
  4. gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.

Come accedere e compilare la denuncia periodica di lavoro usurante

I sistemi di accesso alla denuncia periodica del lavoro usurante, sia ai fini monitoraggio che di tipo obbligatorio, richiedono l’accesso con: ​

  • SPID; ​
  • CIE (carta di identità elettronica); ​
  • Accesso PA; ​
  • Utenti esteri.

Compilazione LAV-US

Nella sezione “unità produttive” del modello LAV-US, bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti per poi inserire i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti. ​

Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Scegliere, quindi, solo una delle due opzioni disponibili: Numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti o Intero anno lavorativo. ​

Entro il 31 marzo, occorre quindi effettuare la comunicazione tramite il mod. LAV-US scaricabile attraverso il sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it) e compilabile online.

La comunicazione va effettuata ai fini di monitoraggio statistico e, dunque, non è sanzionabile, ma lo diventa quando essa assolve l’obbligo di comunicazione (sanzionabile in questo caso da 500 a 1.500 euro diffidabile) sull’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, che deve essere effettuata con periodicità annuale.  ​

Per ciascuna unità produttiva indicata nella apposita sezione, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione.

Invio del modello LAV_US

Una volta compilato il modello LAV_US, attraverso il canale telematico (portale cliclavoro), il Ministero del Lavoro metterà a disposizione degli uffici territoriali competenti e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro. ​

Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, chi ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l’invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza. ​

Nel caso di errori in denunce di anni precedenti è possibile inviare una nota alla ITL territorialmente competente che comunichi i dati integrativi, avendo cura di conservare l’intera documentazione agli atti.

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