Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste all’art. 1 del D.P.R. 1124/65. Dal 16.3.2000 l’obbligo è stato esteso ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.

L’assicurazione ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.

L’infortunio è l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 1124/65).

Il lavoratore che si infortuni in occasione della utilizzazione di un macchinario cui è addetto ha l’onere di provare il danno e l’esistenza del nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario e l’evento dannoso; la colpa del datore di lavoro può essere esclusa quando quest’ultimo dimostri di aver adottato, tutte le misure previste.

La causa violenta consiste in un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo.

Il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi (Cass. 4.7.2007, n. 15047):

  1. vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;
  1. diretto a soddisfare impulsi meramente personali che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l’evento non abbia alcun esso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il lavoratore è obbligato (art. 52, D.P.R. 1124/65) a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto).

Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.

Il lavoratore non è obbligato a dare la propria reperibilità al domicilio nelle fasce orarie previste in caso di malattia, avendo a suo carico un generico dovere di collaborazione, correttezza e buona fede.

Al verificarsi dell’infortunio, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1124/65, deve redigere la richiesta di visita medica di infortunio ed accompagnare (con spese a proprio carico) l’infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità telematiche entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio entro 24 ore.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, devono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Se il lavoratore per uscire dall’azienda usa un percorso alternativo alla via ordinaria, passando per locali non idonei (es. scelta di un percorso destinato ai mezzi e non alle persone), non potrà vedersi riconosciuto l’infortunio in itinere (Cass. n. 7373/2010). Se invece l’incidente avviene, dopo la timbratura del cartellino, per recarsi allo spogliatoio per cambiate gli indumenti, allora l’evento è indennizzabile (Cass. n. 6894/2002).

In definitiva luogo di lavoro è non solo quello dove il lavoratore presta abitualmente la sua attività, ma ogni luogo in cui deve recarsi su direttive del datore di lavoro per esigenze aziendali.

In linea generale se il datore di lavoro organizza un servizio mensa interno, la scelta di recarsi all’esterno (bar, ristorante o perfino ritorno all’abitazione) per consumare il pranzo, ricade sul lavoratore che non si vedrà indennizzato l’eventuale incidente.

La deroga consiste nel fatto che il lavoratore è necessitato comunque a rientrare a casa per consumare il pasto in quanto ad es. sta seguendo una determinata dieta necessaria per la tutela del proprio stato di salute.

Il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire di un permesso deve essere tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro e pertanto l’eventuale incidente è considerato infortunio in itinere.

A chi subisce un infortunio che determina una inabilità temporanea è corrisposta da parte dell’INAIL, a decorrere dal quarto giorno di infortunio e fino alla guarigione clinica, un’indennità economica giornaliera. L’indennità è erogata per tutti i giorni, compresi i festivi, cadenti nel periodo di infortunio e può essere anticipata al lavoratore, su richiesta dell’Istituto (o previa autorizzazione dell’Istituto), direttamente dal datore di lavoro.