Lavori usuranti

Il D.Lgs. 67/2011 e succ. mod. (art. 24, D.L. 201/2011, L. 214/2011), in attuazione delle leggi 247/2007 e 183/2010, ha provveduto ad identificare i lavori usuranti, riconoscendo ai lavoratori che li hanno svolti, determinati benefici che riducono l’età per la pensione anticipata.  

Sono addetti ai lavori usuranti i seguenti lavoratori dipendenti purché abbiano svolto le relative mansioni per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure per metà della vita lavorativa:  

Addetti a mansioni particolarmente usuranti: 

  • “lavori in galleria, cava o miniera” : mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; – “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; – “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;  
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;  
  • “lavori svolti dai palombari”;  
  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; 
  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;  
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;  
  • “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.  

Il Ministero del Lavoro (circ. 25/2011) ha precisato che i lavori di segheria del marmo possono rientrare tra i lavori usuranti purché vengano svolti nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.  

Lavoratori notturni: 

  • lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (definizione valida ai soli fini che qui interessano; INPS, msg. 12693/2011) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra l’1.7.2008 e il 30.6.2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dall’1.7.2009; ovvero, al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. 

Addetti alle linee di catena: 

  • lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all’allegato 1, Tab. 1, elenco n. 1, D.Lgs. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità (il lavoro a cottimo non rientra tra i predetti criteri; INPS, msg. 15762/2011). 

Autisti: 

  • conducenti di veicoli (tutte le macchine di qualsiasi specie, guidate dall’uomo, circolano sulle strade), di capienza complessiva non inferiore a 9 posti (compreso il conducente), adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.