Le nuove causali contrattuali nei contratti a termine 2023

27 Luglio 2023

L’art. 24 del D.L. 48/2023 (meglio noto come Decreto Lavoro 2023) ha modificato l’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. La revisione concerne i presupposti di ammissibilità – le cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a 12 mesi (in ogni caso, non superiore a 24 mesi in totale, tra proroghe e rinnovi). La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori: 

  1. reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria (ora abrogata), operante fino al 30 settembre 2022 (ex D.L. 73/2021), che aveva introdotto tale causale; 
  1. sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; 
  2. introduce la causale – applicabile solo con atto tra le parti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Certificare il contratto a termine

Al fine di evitare contenziosi, si consiglia di procedere con la certificazione del contratto di lavoro a tempo determinato.

La causale nella somministrazione di lavoro

Si ritiene che in caso di somministrazione di lavoro, l’individuazione della causale debba essere effettuata dall’utilizzatore anche se il contratto di lavoro a termine verrà stipulato dall’agenzia di somministrazione con il lavoratore.

nuove causali contrattuali nei contratti a termine 2023 previsti dal decreto del lavoro

Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

Resta fermo che la sussistenza di una di tali causali – come ora ridefinite – è richiesta anche per: 

  • i rinnovi dei contratti a termine; 
  • le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi.

Le pubbliche amministrazioni sono escluse

L’istituto delle causali non concerne le pubbliche amministrazioni e altri ambiti specifici (“contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa”); per le fattispecie escluse continua a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dall’art. 1 del D.L. 87/2018 – le quali hanno introdotto le fattispecie delle causali nell’ambito della disciplina dell’art. 19 del citato D.Lgs. 81/2015 -.

Le causali nella contrattazione collettiva

Ad oggi, ci sono dei contratti collettivi nazionali di lavoro che, in virtù della precedente normativa – art. 41-bis, D.L. 73/2021, L. 106/2021 (in vigore fino al 30 settembre 2022) – già prevedono delle causali ulteriori e distinte rispetto a quelle di legge. 

Ci si chiede se dette causali saranno considerate valide anche in relazione al nuovo D.L. Lavoro 2023 o se le parti stipulanti sono, comunque, chiamate a riformularle. 

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