Trasferta

La trasferta consiste nello spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore da un luogo ad un altro di lavoro, per esigenze di servizio di tipo transitorio e contingenti. 

La trasferta differisce dal trasferimento per la temporaneità dello spostamento, legato ad un’esigenza del datore di lavoro circoscritta nel tempo. 

La trasferta è eseguita nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone e conseguentemente è irrilevante l’eventuale consenso o disponibilità del lavoratore, così come l’identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro. 

Al lavoratore inviato in trasferta spetta l’indennità riconosciuta dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. 

Il luogo dove il lavoratore viene inviato in trasferta può essere sia in Italia, nello stesso o in un diverso Comune rispetto a quello dove è ubicata la sede aziendale, sia all’estero. Il luogo di destinazione determina il trattamento fiscale dell’indennità di trasferta è differente. L’indennità ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva. 

Proprio per la sua natura mista, la stessa è in parte esente da IRPEF. La misura dell’esenzione è differente a seconda che la trasferta sia in Italia o all’estero. Rimane comunque fermo che le trasferte in ambito comunale sono interamente imponibili, sia ai fini fiscali che contributivi, salvo che si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (tram, taxi, ecc.). 

Nelle altre ipotesi, ovvero trasferte in Italia ma fuori dall’ambito comunale o trasferte all’estero, si possono verificare diverse casistiche. In caso di corresponsione al lavoratore in trasferta della sola indennità forfettaria, quest’ultima è esente fino a euro 46,48/giorno se in Italia, elevati a euro 77,47 per la trasferta all’estero. Ciò anche nel caso in cui la trasferta non comporti il pernottamento. 

Se al lavoratore è corrisposta un’indennità forfettaria con rimborso a piè di lista o fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio, in alternativa tra loro, l’esenzione si ferma a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65 per l’estero. In pratica vi è una riduzione di un terzo rispetto all’ipotesi precedente in cui non è previsto il rimborso a piè di lista. 

Se, infine, l’indennità è accompagnata dal rimborso a piè di lista sia del vitto che dell’alloggio la riduzione e di due terzi, pertanto l’esenzione si ferma a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l’estero. 

Nel diverso caso in cui si scelga il rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili, valgono le seguenti precisazioni: vitto, alloggio, viaggio e trasporto se documentati sono totalmente esenti; le altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.) sono esenti fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l’estero. 

La scelta del trattamento di trasferta va fatta con riferimento all’intera trasferta. 

Per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, il regime dei limiti di esenzione delle indennità di trasferte applicabile ai fini delle imposte di cui sopra risulta applicabile anche ai fini contributivi.