Trasferimento

Per trasferimento del lavoratore si intende il suo spostamento definitivo e senza limiti di durata ad un’unità produttiva diversa da quella a cui è stato adibito in sede di assunzione
Occorrono due requisiti per la validità di un trasferimento: la motivazione dello stesso deve basarsi su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; il trasferimento deve avvenire da un’unità produttiva all’altra nell’ambito della stessa azienda. 

I contratti collettivi possono prevedere altri presupposti di legittimità del trasferimento.
Il trasferimento può essere disposto anche oralmente, senza necessità di forma scritta.
Nel caso di esplicita richiesta del lavoratore le motivazioni devono essere date per iscritto. 

Il trasferimento privo dei presupposti richiesti dalla legge è nullo ed obbliga il datore di lavoro a ripristinare la situazione precedente con diritto del lavoratore a svolgere le sue mansioni.  

Il lavoratore che intende impugnare l’atto di trasferimento deve farlo a pena di decadenza l’atto entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione del trasferimento. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, o dalla comunicazione alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.  

Il rifiuto del lavoratore al trasferimento è legittimo solo se lo stesso è privo dei presupposti. In questo caso il lavoratore che si rifiuta di adempiere, pur stando a disposizione del datore, ha diritto di ricevere la retribuzione. 

Se viceversa il trasferimento risulta giustificato, il rifiuto è illegittimo ed equivale a dimissioni. La Cassazione ha affermato che al dipendente che non accetta il trasferimento presso un’altra sede perché lontana da casa non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno per demansionamento. 

Il lavoratore non può essere trasferito con l’assegnazione a mansioni incompatibili con quelle a cui può essere assegnato: in tal caso il trasferimento è illegittimo. È invece considerato legittimo il trasferimento effettuato nell’interesse del lavoratore, al fine di evitargli la perdita del posto di lavoro. 

La trasferta consiste nello spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore da un luogo ad un altro di lavoro, per esigenze di servizio di tipo transitorio e contingenti. Non è trasferta l’ipotesi della prestazione lavorativa fuori sede o effettuata in modo itinerante, con carattere di abitualità e caratteristico del rapporto.