Retribuzioni convenzionali

Nei casi particolari, in deroga ai principi generali, i contributi vengono computati non sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ma in base a tabelle di salari medi o convenzionali stabiliti per ciascuna categoria e settore interessato con decreto ministeriale o con provvedimento amministrativo.

È il caso di:

  • lavoratori italiani all’estero in paesi non convenzionati (L. 398/1987);
  • domestici;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Le retribuzioni convenzionali in genere, escluse quelle relative ai lavoratori italiani all’estero, per le quali vi provvede il Ministero del lavoro, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono aumentate ogni anno nella stessa misura percentuale della variazione delle pensioni.

A seguito della sentenza della Corte cost. 369/1985, la copertura assicurativa per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extra Unione Europea con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale è stata regolamentata dalla legge 398/1987.

I datori di lavoro, che occupano lavoratori all’estero per paesi extra U.E., devono obbligatoriamente assicurare i propri dipendenti operanti all’estero (per il personale in trasferta) alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale (art. 1, L. 398/1987):

  • assicurazione per l’IVS;
  • assicurazione contro la disoccupazione (NASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione di maternità;
  • fondo garanzia TFR (legge 297/1982).

Le aliquote contributive devono essere applicate sulle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale (per il 2022, D.M. 23.12.2021, G.U. 13/2022; INPS circ. 12/2022; INAIL circ. 13/2022). Nel caso in Italia siano previsti massimali contributivi, questi devono essere osservati anche nell’applicazione delle retribuzioni convenzionali (esempio massimale INPS per i nuovi assunti dall’1.1.1996 privi di anzianità contributiva al 31.12.1995). La base imponibile convenzionale è utile anche per calcolare le prestazioni economiche di malattia, maternità e TBC (INPS, circ. 4/2019).