Cessione del contratto di lavoro

Ai sensi dell’art. 1406 c.c., ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta. Il consenso può essere dato anche da comportamenti concludenti (Cass. 4870/2020). 

Anche il contratto di lavoro può essere ceduto ad un terzo nei limiti indicati e nel rispetto delle seguenti regole: 

  • il datore di lavoro cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo; 
  • il lavoratore ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte; 
  • il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente; 
  • il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. 
  • La comunicazione di trasformazione avviene tramite il modello Unificato Lav attraverso il servizio informatico CO. 

La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva. Ciò non esclude che, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario. 

In mancanza di accordo si devono applicare le regole sulla successione del contratto collettivo in base al quale sono intangibili i diritti quesiti e il contratto collettivo successivo può modificare, per il futuro, anche in peggio il trattamento del lavoratore. 

Se viene trasferita l’azienda o un suo ramo, nei confronti del lavoratore o dei lavoratori facenti parte dell’azienda o del ramo si applica la disciplina dell’art. 2112 cod. civ. in materia di trasferimento di azienda, altrimenti la cessione dei contratti di lavoro a terzi può avvenire solo nel rispetto degli artt. 1406 c.c. e ss.