Lo sgravio dell’11,50% per le imprese edili

24 Novembre 2022

Anche per il 2022 le aziende del settore edile potranno accedere allo sconto contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/1995. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto rep. n. 327/2022 con cui conferma nella misura dell’11,50% la misura della riduzione.

Chi può beneficiare dello sgravio per imprese edili?

Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro esercenti attività edile individuati secondo la classificazione ATECO 2007. In particolare, la riduzione contributiva riguarda i datori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Sono invece escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

L’agevolazione è generalmente subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata dal DURC, nonché al rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, di qualsiasi livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, occorre non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. Rimane inoltre fermo che, per l’applicazione della riduzione, è richiesto il rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ovvero del minimale di legge e del minimale contrattuale.

Come viene applicato lo sgravio?

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale così come non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni ad altro titolo. In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario.

Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere esclusa la contribuzione di pertinenza del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo di disoccupazione, ma destinata alla formazione, pari allo 0,30%. La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS. L’agevolazione è applicabile anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato, nonché all’eventuale maggiorazione dello 0,50% in caso di rinnovo.

La riduzione dell’11,50% non trova applicazione con riferimento ai premi assicurativi INAIL.

Come deve essere richiesto?

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, con cui ha fornito le necessarie istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che è applicabile per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.

I datori interessati devono trasmettere specifica domanda all’INPS, in via telematica, tramite l’apposito modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale. Le domande potranno essere trasmesse fino al 15 febbraio 2023. Ricevuta l’istanza l’INPS effettuerà gli opportuni controlli e in caso di esito positivo, attribuirà alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.

I codici da esporre in Uniemens per la fruizione dello sgravio sono il codice causale L206, da indicare in <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, per esporre il beneficio corrente e il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, da utilizzare per il recupero degli arretrati relativi al 2022. Gli stessi elementi devono essere utilizzati anche per gli operai non più in forza, ma in questo caso senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Inoltre, per tali lavoratori deve essere valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR. Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

Per quanto riguarda le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi precedenti la cessazione o la sospensione avviene tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), previa presentazione di apposita istanza tramite Cassetto previdenziale e autorizzazione dell’istituto.

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