Il nuovo congedo di paternità

21 Ottobre 2022

Il Decreto Legislativo n. 105/2022, con cui è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha modificato il D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità), introducendo anche rilevanti novità sulla disciplina del congedo di paternità. Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Il T.U., come riformulato, prevede ora una netta distinzione tra il congedo di paternità obbligatorio e il congedo di paternità alternativo.

Il congedo di paternità obbligatorio

Con l’introduzione del nuovo art. 27-bis si prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo parentale è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Inoltre, si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Lo stesso può essere riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ma non per le stesse giornate.

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per il congedo di cui paternità obbligatario è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è lo stesso previsto per la madre che si astiene dal lavoro per fruire del congedo obbligatorio di maternità, fermo restando che l’indennità è, come predetto, pari al 100%.

Trattamento economico

Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità (100%), per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. A tale importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Se il lavoratore non ha svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione, si considera l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Regole differenti valgono per gli operai, per i quali la retribuzione media globale giornaliera.

Trattamento normativo

I periodi di congedo di paternità obbligatorio devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Gli stessi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai

fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.

Inoltre, sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Le ferie e le assenze eventualmente spettanti al lavoratore ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di congedo in esame.

Non viene cancellato dalla lista di mobilità il lavoratore che, in periodo di congedo di paternità obbligatorio, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale.

Il congedo di paternità alternativo

Nel caso di congedo di paternità alternativo, disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 (il padre si astiene dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre), il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto si applicano le disposizioni di cui in precedenza fermo restando, però, che l’indennità giornaliera è pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo.

Trattamento previdenziale congedo di paternità obbligatorio e alternativo

Per i congedi di paternità obbligatorio e alternativo il trattamento previdenziale è il seguente:

  • Non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  • In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, i periodi corrispondenti ai congedi di paternità obbligatorio e alternativo, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

Sanzioni

Il nuovo art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del congedo di paternità obbligatorio sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. n. 198/2006), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del congedo di paternità alternativo è punito con l’arresto fino a sei mesi. Anche in questo caso inoltre non può essere rilasciata la certificazione della parità di genere (o analoga certificazione) se viene rilevata una violazione nei due anni precedenti.