Il lavoratore che non segue i corsi di formazione perde la CIGS

15 Novembre 2022

Il Ministero del lavoro, con il decreto 2 agosto 2022 (in G.U. n. 253 del 28/10/2022) ha definito le sanzioni che trovano applicazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative formative e di riqualificazione previste in caso di ricorso alla CIGS.

Cosa prevede la norma sui corsi di formazione

Il decreto ministeriale attua l’art. 25-ter del D.lgs. 148/2015 secondo cui i lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e dei trattamenti erogati dai Fondi di solidarietà, per mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa nel territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

La stessa norma (che si ricorda è stata aggiunta dalla Legge 234/2021 e modificata dal DL 4/2022, convertito nella Legge 25/2022) prevede anche che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative formative comporta l’irrogazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dello stesso, secondo le modalità che devono essere definite con decreto ministeriale.

Il regime sanzionatorio

Come si diceva sopra l’art. 25-ter è stato appunto attuato con il citato Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022, secondo cui la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di giustificato motivo, comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento CIGS.

Invece, la mancata partecipazione nella misura tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta la decurtazione della metà delle mensilità della CIGS.

In entrambi i casi resta ferma la decurtazione di una mensilità del trattamento di integrazione salariale prevista dall’art. 25-ter, c. 3 del D.lgs. 148/2015.

Infine, se la mancata partecipazione supera l’80% delle ore di formazione si ha la decadenza del trattamento di integrazione salariale.

Il giustificato motivo della mancata formazione

Il Ministero del lavoro fornisce anche una definizione di “giustificato Motivo”, in presenza del quale la mancata partecipazione alle iniziative formative e di riqualificazione non viene sanzionata. Più precisamente, si considera giustificato motivo:

  • il documentato stato di malattia o di infortunio;
  • il servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • lo stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • le citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione, dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • i gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • i casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Il Decreto Ministeriale prevede anche che il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Il controllo e la verifica dello svolgimento della formazione

Spetta al ITL verificare il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato, a seguito della visita disposta nell’ambito delle proprie competenze ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di CIG che prevedono riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa.

L’ITL consulta i registri dell’ente che eroga la formazione e nel caso in cui accerta la mancata partecipazione alla formazione dei lavoratori ne dà comunicazione all’INPS ai fini dell’applicazione della relativa sanzione.

L’estensione anche ai Fondi di solidarietà

Quanto detto trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro ricorra ai trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, dal FIS e dai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano con un’unica eccezione per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del D.lgs. 148/2015.

Infatti per questi ultimi le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale che sono a carico dei predetti Fondi sono individuati dai soggetti preposti alla loro gestione.

La finalità della formazione

Il Ministero del lavoro, con una altro decreto, sempre datato 2 agosto 2022, ma pubblicato sulla G.U. n. 227/2022, ha previsto che lo scopo dell’obbligo formativo nasce dall’esigenza di far mantenere o sviluppare le competenze del lavoratore in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

L’obbligo di partecipare ai corsi formativi deve avvenire se prevista dalla legge o qualora pattuito nel verbale di accordo sindacale all’esito della procedura di ricorso alla CIGS ovvero nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà.

I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo dei lavoratori, anche per conseguire una qualificazione di livello EQF 3 o 4, al fine di agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore, in funzione dei processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.

Il contenuto dei progetti formativi

I progetti formativi e di riqualificazione devono prevedere:

  • le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
  • le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
  • le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale.

Al termine del percorso formativo al lavoratore deve essere rilasciato un attestato che certifica i risultati di apprendimento.

Si ricorda infine che i fondi paritetici interprofessionali possono finanziare le azioni formative.

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