Il collocamento dei centralinisti non vedenti passa dalla comunicazione all’ITL

10 Febbraio 2023

Il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti passa anche dalla comunicazione all’ITL. Leggi il nuovo articolo nel blog di Paghe.io

Le aziende che forniscono servizi di telefonia devono comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) l’elenco dei datori di lavoro presso i quali hanno installato centralini telefonici ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifica equipollente minorati della vista. 

Il Ministero per le disabilità, assieme al Ministero del lavoro, ha adottato il decreto che attua la disposizione contenuta nell’art. 12-septies del DL 21/2022 (L. 51/2022).

La norma citata ha modificato la Legge 113/1985 sul collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, intesi come soggetti colpiti da cecità assoluta ovvero aventi un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

In particolare, la norma contenuta nel Decreto sulle misure per contenere la crisi economica a seguito del conflitto Ucraina-Russia, estende l’ambito di applicazione agli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, che vanno così ad aggiungersi ai centralinisti telefonici previsti originariamente.

Si ricorda che, in base all’articolo 3 della citata L. n. 113/1985 i centralini telefonici di cui si parla sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore.

Obbligo di comunicazione dell’elenco dei datori di lavoro con installato i centralini telefonici 

L’art. 12-septies, inoltre, integrando l’art. 5 della Legge 113/1985, introduce un adempimento importante al fine del collocamento obbligatorio dei soggetti già menzionati. Più precisamente viene previsto che le aziende autorizzate alla prestazione di servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con un decreto interministeriale, l’elenco dei datori di lavoro presso i quali hanno installato o modificato i centralini telefonici che comportano l’obbligo di assunzione.

L’attuazione della norma è avvenuta appunto con il decreto interministeriale reso noto dal Ministero per le disabilità con il comunicato del 21 settembre 2022, secondo cui la comunicazione sopra citata deve essere effettuata non solo all’ITL ma anche ai centri per l’impiego con modalità esclusivamente informatiche e deve contenere l’ubicazione della sede presso la quale è stato effettuato l’intervento, il tipo di impianto telefonico e il numero di posti operatori cui l’impianto è dotato.

L’obbligo di comunicazione, che deve essere effettuata entro 60 giorni dall’esecuzione dell’intervento, deve essere assolto anche nel caso di lavori di collaudo o trasformazione di centralini telefonici già esistenti.

Si ricorda, infine, che l’art.12-septies ha previsto inoltre che la graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l’elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni e mediante affissione presso l’ufficio del servizio competente, nel rispetto comunque delle disposizioni sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La copertura della quota di riserva

La modifica apportata dall’art. 12-septies prevede anche che i lavoratori assunti in base alla legge 113/1985 sono conteggiati nelle quote di riserva delle cosiddette assunzioni obbligatorie (relative alle categorie protette), di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, che devono risultare anche nel prospetto informativo.

Resta invece confermato quanto previsto dall’art. 4 della Legge predetta, secondo cui nel caso fosse disponibile un posto riservato ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista e il datore di lavoro abbia già adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/1999 sulle assunzioni obbligatorie, è tenuto comunque ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi. 

Al verificarsi della prima mancanza di risorse in qualsiasi categoria protetta (ad esempio a seguito di dimissioni del lavoratore), il centralinista telefonico non vedente viene computato nell’aliquota d’obbligo. 

Inoltre, in caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

Riguardo al numero dei centralinisti per i quali sussiste il collocamento obbligatorio, si ricorda che secondo l’art. 3 della Legge 113/1985 i datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere un non vedente per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane; mentre, qualora un centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti e comunicazione dei datori di lavoro all'ispettorato del lavoro

Modalità di collocamento dei centralinisti non vedenti

Entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l’servizio competente. 

In caso di mancata richiesta entro il termine predetto, il servizio competente invita il datore di lavoro a provvedere entro 30 giorni. Qualora questi non provveda, l’ufficio procede all’avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento. 

La Legge 113/1985 ammette il passaggio diretto del centralinista non vedente dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra, previo nulla osta del competente servizio competente.

Ai fini del collocamento, l’art. 12-septies citato ha inoltre previsto che la graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione non vedenti a nonché l’elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni e mediante affissione presso l’ufficio del servizio competente.

Sanzioni per mancata comunicazione o assunzione di centralinisti

I datori di lavoro che non provvedono ad effettuare la comunicazione citata entro il termine di 60 giorni sono tenuti ad effettuare il pagamento di una sanzione amministrativa da 112,14 euro a 118,53 euro.

Invece la mancata assunzione dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista è punita con la sanzione amministrativa da 23,68 euro a 94,79 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non coperto.

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