Totalizzazione e cumulo ai fini pensionistici

La totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al Dlgs 42/2006 attuativo della L. 243/2004, consiste nella possibilità di riunire i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche (senza oneri).  

I criteri e le condizioni individuate dal decreto, anche a seguito delle modifiche disposte dall’art. 24, D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), sono (v. anche INPS, circ. 69/2006):  

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e anzianità:  

  • facoltà, dal 2012, di cumulare tutti i periodi assicurativi (non coincidenti), compresa la gestione separata dei collaboratori e il fondo clero (purché non titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate alla totalizzazione), al fine di conseguire un’unica pensione;  
  • almeno, per il biennio 2019-2024, 67 anni (più speranza di vita dal 2025) e un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (come somma delle varie gestioni);  
  • accumulo di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni (2019-2024, più speranza di vita dal 2025) più speranza di vita (indipendentemente da requisito anagrafico);  
  • maturazione dei requisiti (diversi da quelli dell’età e dell’anzianità contributiva) previsti dai rispettivi ordinamenti;
  • la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi interessati;  
  • la decorrenza è posticipata di 18 mesi per la pensione totalizzata di vecchiaia e di 21 mesi per quella totalizzata di anzianità.  

Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti:  

  • la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti dell’assicurato ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.

Esercizio del diritto:  

  • occorre presentare apposita domanda (lavoratore o suo avente causa) all’ente pensionistico presso cui l’interessato è o è stato iscritto da ultimo.  

Modalità di liquidazione del trattamento:  

  • l’ammontare della pensione è costituito dal trattamento pro quota delle singole gestioni interessate (determinato dalle gestioni stesse);  
  • l’importo complessivo è pagato dall’INPS che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni (l’onere è però ripartito tra le singole gestioni coinvolte nella totalizzazione);  
  • i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.