Tirocinio

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, attivata tramite un soggetto promotore e finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, non incide sullo stato di disoccupazione. I tirocini extracurriculari sono tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo. 

La disciplina dei tirocini è di competenza delle Regioni che, in sede di Conferenza unificata del 24.1.2013, hanno emanato le linee guida in applicazione della legge 92/2012. 

In data 25.5.2017 la conferenza unificata ha approvato le nuove linee guida in sostituzione di quelle del 2013. 

In caso di soggetto ospitante multi localizzato o di Pubblica Amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. 

Nel rispetto delle linee guida ciascuna regione ha regolamentato l’istituto. La L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi immediatamente operative, che saranno oggetto delle nuove linee guida ad opera delle Regioni. 

Non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida: 

  1. i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; 
  2. i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; 
  3. i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione; 
  4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; 
  5. i tirocini estivi; 
  6. i tirocini per l’inclusione sociale. 

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. f), D.I. 142/1998 e L. 381/1991. 

La durata del tirocinio è di 12 mesi (24 mesi se trattasi di soggetti disabili).  

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, a eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. 

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. 

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere, inoltre, interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto. 

Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti: 

  • le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato 1: un tirocinante; 
  • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato1, compreso tra 6 e 20: non più di due tirocinanti contemporaneamente; 
  • le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato 1 , con più di 20: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore. 

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento. 

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. 

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 66/2003. 

II tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio. 

Al lavoratore spetta un’indennità che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità.