Somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (art. 30, D.Lgs. 81/2015).

La realizzazione della somministrazione di lavoro richiede la contemporanea presenza di due distinti rapporti contrattuali:

  1. il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore, di natura commerciale (il somministratore vende un servizio);
  2. il contratto di lavoro tra lavoratore e somministratore, di natura giuslavoristica.

La somministrazione di lavoro, può essere utilizzata in ogni settore di attività. Il contratto di somministrazione risulta possibile anche nel lavoro domestico e in ambito portuale.

La somministrazione di lavoro può avvenire con qualsiasi categoria di lavoro subordinato (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato è ammesso anche il contratto di apprendistato (art. 42, D.Lgs. 81/2015 – v. anche art. 26, CCNL 15.10.2019 Agenzie di somministrazione).

A norma dell’art. 31, c. 2, D.lgs. 81/2015, come modificato dall’art. 2, D.L. 87/2018 (L. 96/2018), a decorrere dal 12.8.2018, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23 del citato D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto (con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Nel caso di inizio di attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro.

A decorrere dal 14.7.2018 (art. 19, c. 2, D.lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, L. 96/2018) ai fini del computo della durata massima del contratto a tempo determinato (unico contratto o successione di contratti) fissata in 24 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

È esclusa la possibilità di occupare in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 42, D.lgs. 81/2015).

Il rapporto che si instaura a termine tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il contratto a termine (capo III, artt. 19-29, D.lgs. 81/2015, e successive modificazioni), per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni contenute negli artt. 21, c. 2 (stop and go), 23 (numero complessivo dei contratti a termine) e 24 (diritti di precedenza).

Il contratto commerciale (Somministratore-Utilizzatore) può essere rinnovato o prorogato a seconda delle esigenze dell’utilizzatore. Il rinnovo o la proroga possono avvenire contestualmente, o meno, alla proroga dell’assegnazione o alla riassunzione del lavoratore somministrato da parte dell’agenzia di somministrazione.

L’art. 31, c. 1, D.lgs. 81/2015, ammette, come nella precedente disciplina, la somministrazione a tempo indeterminato.

Il citato D.Lgs. 81/2015, precede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato occupabili da un datore di lavoro (utilizzatore) non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto di somministrazione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

In caso di inizio attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

È vietato stipulare il contratto di somministrazione di lavoro per le seguenti ipotesi (art. 32, D.Lgs. 81/2015):

  • sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto dei sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (art. 4 e 24, legge 223/1991) che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (il divieto non si applica se il contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso per occupare lavoratori in mobilità ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi);
  • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
  • presso datori di lavoro che non hanno effettuato la specifica valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, artt. 2 e 28.

L’art. 51, CCNL 24.2.2014, come modificato dall’accordo del 21.12.2018 (decorrenza 1.1.2019), di rinnovo del CCNL, confermato dall’accordo 15.9.2019, prevede, in via strutturale (non più sperimentale), una flessibilità contrattuale – contratto di somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito (MOG) – così articolata:

  • l’agenzia di somministrazione assume a tempo determinato un soggetto che presterà attività lavorativa presso l’utilizzatore soltanto quando quest’ultimo ne avrà la necessità, entro una certa fascia oraria predeterminata nel contratto di lavoro;
  • in ogni caso, indipendentemente dal fatto che venga chiamato o meno a prestare attività lavorativa, al lavoratore viene garantita una retribuzione minima pari al 30% per i contratti di durata minima di un mese e del 25% per i contratti di durata minima di 3 mesi su base mensile dell’orario di lavoro a tempo pieno applicato presso l’utilizzatore;
  • il lavoratore somministrato MOG può essere utilizzato soltanto presso le aziende che rientrano in uno di questi settori (codice ATECO): Turismo, Grandi distribuzioni (GDO), Logistica, Alimentare, Agricoltura, Telecomunicazioni (TLC), Servizi alla persona;
  • è escluso l’utilizzo del MOG per la sostituzione dei lavoratori assenti tranne nel caso in cui questi siano lavoratori in MOG.