Riscatto della laurea

Gli anni dei corsi universitari conclusi con la laurea possono essere riscattati onerosamente ai fini pensionistici (art. 2 D.Lgs. 184/1997; art. 20, L. 26/2019; INPS, circ. 162/1997; INPS circ. 36/2019; INPS circ. 54/2021).  

Le regole generali che riguardano la facoltà di riscatto laurea sono le seguenti: 

  • si possono riscattare gli anni di corso regolare di studio entro il loro limite massimo previsto;  
  • si possono riscattare all’interno del limite massimo i periodi che si vuole (mesi o anni a scelta), purché non coperti da altra contribuzione;  
  • i periodi riscattati aumentano l’anzianità contributiva in modo corrispondente e hanno effetto sulla misura della pensione;  
  • l’onere è pagabile in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili;  
  • è deducibile fiscalmente o nel caso inoccupati è detraibile dalle imposte (massimo 19%) da chi sostiene il costo.  

Sono riscattabili i seguenti corsi:  

  1. diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni; 
  2. diploma di laurea dopo un corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni;  
  3. diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;  
  4. dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;  
  5. i diplomi accademici (v. INPS 15662/2010).  

Le regole del riscatto della laurea sono variabili, per ciò che riguarda i costi e gli effetti sulla misura della pensione, in base a come sono valutabili i relativi periodi, col sistema retributivo o con quello contributivo.  

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi (INPS mess. 1609/2019):  

  • precedenti all’1.1.1996;  
  • fino al 31.12.2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.

Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:  

  • successivi al 31.12.1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione;  
  • successivi al 31.12.2011, se al 31.12.1995 il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione.