Riposo settimanale

Il D.lgs. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Detto periodo di riposo consecutivo è calcolato, dal 25.6.2008, come media di un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione alla predetta regola le seguenti situazioni:

  1. attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
  2. attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
  3. personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari; le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.

I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse.

Il diritto al riposo settimanale si applica anche ai soci di cooperativa che prestano la loro attività per conto delle cooperative con contratto di lavoro subordinato. L’obbligo del riposo settimanale deve essere osservato anche dai dirigenti e dal personale direttivo, dalla manodopera familiare, dai lavoratori del settore liturgico e dai lavoratori che operano a domicilio o in regime di telelavoro.

Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

  1. operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a energia, l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate;
  2. attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento quantitativo per ragioni tecniche;
  3. industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
  4. i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
  5. attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
  6. attività di vendita al minuto ed in genere attività svolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico;
  7. attività indicate agli artt. 11, 12, 13, del D.Lgs. 114/1998, relativo alla riforma del settore Commercio.

Il Ministero del lavoro ha precisato che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. È possibile, per comprovate ragioni tecnico-organizzative, ridurre il periodo a 36 ore consecutive.
Ai minori impiegati in attività lavorativa di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, per i soli adolescenti, nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.