Rinunce e transazioni

Ai sensi dell’art. 2113 del codice civile, le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile (lavoro subordinato, collaborazioni, ecc…), non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. L’impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Rimane fermo che le predette disposizioni circa l’impugnabilità non si applicano alla conciliazione intervenuta in sede protetta.

La rinuncia, in particolare, è un negozio giuridico unilaterale diretto alla dismissione di un diritto da parte del titolare del diritto stesso. Elementi necessari per la rinuncia sono: la titolarità del diritto oggetto di rinuncia in capo al soggetto; la capacità di agire del soggetto (piena consapevolezza); la disponibilità del diritto; la determinatezza o determinabilità del diritto. I diritti futuri (non ancora acquisiti dal lavoratore) non sono rinunciabili (rinuncia nulla). Non essendo prescritta una forma specifica (a differenza di quanto avviene con la transazione) si deve ritenere ammissibile anche una rinuncia per fatti concludenti. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

La transazione è invece un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (art. 1965 cc).

Elementi necessari alle transazioni sono: la titolarità del diritto oggetto di transazione; la capacità di agire dei soggetti (piena consapevolezza); la disponibilità del diritto; la determinatezza o determinabilità del diritto; la forma scritta ai fini della prova (art. 1967 cc); l’esistenza di una res dubia o di una res litigiosa. La transazione può essere conservativa (reciproche concessioni al fine di evitare il giudizio) o novativa (sostituiscono al rapporto esistente un diverso e nuovo rapporto giuridico).