Richiamo alle armi

I lavoratori richiamati alle armi hanno diritto, per tutto il periodo del richiamo, alla conservazione del posto e il periodo di richiamo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. 

Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione. 

Il lavoratore che non riprenda servizio entro i già menzionati termini (senza giustificato impedimento) è considerato dimissionario (rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei CCNL). 

Il lavoratore, salvo vi sia giusta causa, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell’occupazione. 

I lavoratori richiamati hanno diritto al seguente trattamento economico: 

  1. per i primi due mesi: l’intera retribuzione civile; 
  2. per il periodo successivo: la differenza tra la retribuzione civile e il trattamento militare degli ufficiali, sottufficiali e degli appartenenti a corpi speciali il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati dell’esercito; l’intera retribuzione civile per gli altri richiamati.
    Ai militari in servizio di leva, trattenuti per le stesse esigenze, spetta dalla data di cessazione del servizio di leva.

I lavoratori interessati sono gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende industriali, agricole, commerciali, credito e assicurazione, i professionisti e gli artisti e i dipendenti di enti cooperativi, anche di fatto, ivi compresi i soci che prestano attività retribuita presso gli enti stessi. 

L’indennità per il periodo di richiamo alle armi è anticipata dal datore di lavoro, esclusi i lavoratori del settore commercio, arti e professioni, agricoltura e proprietà edilizia per i quali provvede direttamente l’INPS. 

Il datore di lavoro è tenuto, altre, a versare la normale contribuzione previdenziale (azienda e lavoratore) con esclusione delle quote DS-TBC2 – ENAOLI2 – MALATTIA – GESCAL. 

Il rimborso delle somme anticipate e dei relativi contributi versati (escluse le quote trattenute al dipendente) è effettuato attraverso la denuncia contributiva mensile. 

Per ottenere l’indennità, il lavoratore richiamato deve trasmettere al datore di lavoro il certificato dell’autorità militare (da rinnovare ogni 3 mesi) attestante lo stato di richiamato alle armi, il grado e la decorrenza del richiamo. 

Il mancato rispetto delle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi è punito con una sanzione amministrativa da euro 515,00 a euro 2.380,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81.