Rappresentanza sindacale aziendale (RSA) e unitaria (RSU)

Dopo l’emanazione dello statuto dei lavoratori si sono affermate come organismo di rappresentanza aziendale le RSA in forza della legittimazione ad esse affidata dall’art. 19, L.300/70, finendo di fatto per soppiantare i precedenti organismi, quali le commissioni interne, i consigli di fabbrica ecc.

Con la stipulazione dell’accordo interconfederale del 3.12.1993 e l’introduzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) le vecchie RSA finiscono per avere un ruolo molto ridotto rispetto al passato.

Le norme sulla costituzione e i diritti delle RSA si applicano alle imprese non aderenti alle organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell’accordo dell’1.12.1993 tra Confindustria e sindacati.

Rispetto alle predette imprese rientrano nel campo di applicazione della norma:

  • le imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti nell’ambito dell’unità produttiva o dello stesso comune se ciascuna unità non raggiunge tale limite;
  • le imprese agricole con più di 5 dipendenti nella stessa unità produttiva o nello stesso ambito territoriale se non raggiungono tale limite nell’unità produttiva.

Per la costituzione delle RSA la legge non pone limiti particolari se non che essa avvenga (art. 19, L. 300/70):

  • ad iniziativa dei lavoratori.
  • Nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231/2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui “non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”. Condizione essenziale è che le stesse associazioni partecipino attivamente al processo di formazione del contratto, che deve essere di tipo normativo, e non si limitino ad una semplice adesione formale ad un contratto negoziato da altri (Corte Cost. n. 244 del 12.7.1996). La possibilità di costituire rappresentanze sindacali in forme e modalità diverse da quelle predette non è vietata dalla legge, in base al principio della libertà di associazione sindacale (art. 14, L. 300/70); solo che in quest’ultimo caso alle associazioni sindacali non spettano i diritti sindacali sanciti dallo Statuto dei lavoratori.

La revoca dei membri della RSA può essere validamente compiuta solo con le stesse modalità di designazione, e cioè nomina da parte dei lavoratori e ratifica delle organizzazioni sindacali (Pret. Milano, 16.1.1992).

Non è pertanto valida la revoca da parte dell’organizzazione sindacale di riferimento (Pret. Milano, 21.4.1992), né l’espulsione del dirigente di RSA dall’organizzazione di riferimento (Pret. Milano, 31.3.1992).

Le RSA quando presenti in azienda durano in carica 3 anni (Accordo interconfederale del 28.6.2011).

Le RSU trovano la loro fonte normativa nell’ Accordo interconfederale del 1° dicembre 1993, del 31 maggio 2013 e 10 gennaio 2014.

La costituzione di RSU è possibile nell’ambito delle imprese aderenti alle associazioni firmatarie del Protocollo del 23.7.1993 o che abbiano aderito formalmente all’accordo dell’1.12.1993, e che occupino più di 15 dipendenti.

La costituzione delle RSU spetta:

  • alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato;
  • alle associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste;
  • alle RSU una volta elette.

L’accordo interconfederale 31.5.2013 individua i criteri per misurare la rappresentatività ai fini della partecipazione alla contrattazione nazionale.

Salvo clausole più favorevoli previste dai contratti o accordi collettivi, il numero dei membri delle RSU è pari a quello indicato di seguito:

  • 3 membri nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
  • 3 membri ogni 300 (o frazione di 300) nelle unità produttive da 201 a 3.000 dipendenti;
  • 3 membri ogni 500 (o frazione di 500) in aggiunta a quelli del punto precedente nelle unità produttive con più di 3.000 dipendenti.

Alle RSU spettano:

  • i diritti già spettanti alle RSA (Titolo III della L. 300/70;
  • la tutela speciale in caso di trasferimento dei dirigenti sindacali;
  • il potere di stipulare gli accordi aziendali.

I membri durano in carica per 3 anni e in caso di dimissioni vengono sostituiti dal primo dei non eletti o, in caso di elezione nell’ambito delle associazioni firmatarie di CCNL, mediante nuova designazione.