Permesso per studio

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale hanno diritto a turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (art. 10, legge 300/70). 

Gli stessi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto inoltre a permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.  

Sono valide le clausole dei contratti collettivi che stabiliscono periodi e modalità diverse per la fruizione dei permessi. Il datore di lavoro può richiedere l’esibizione delle certificazioni necessarie. 

Il datore di lavoro, in presenza delle condizioni richieste, non può rifiutare la concessione del permesso e, in caso contrario, deve risarcire il lavoratore con il pagamento della retribuzione spettante per i giorni di permesso. 

L’art. 5, legge 53/2000 prevede due forme di fruizione di congedi finalizzati ad accrescere il livello formativo del lavoratore: 

  1. diritto ad un congedo pari ad un massimo di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, a favore di lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda per:
    completare la scuola dell’obbligo; conseguire il titolo di studio di secondo grado o il diploma universitario o la laurea per frequentare attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
    La richiesta di congedo può essere accolta oppure no dal datore di lavoro, oppure può essere differita ad altro periodo per comprovate ragioni organizzative. I contratti collettivi sono autorizzati a stabilire le modalità, i criteri, i presupposti per la fruizione di tali congedi.
    L’utilizzazione di questi congedi permette al lavoratore di prolungare il rapporto di lavoro per il corrispondente periodo anche in deroga alle norme sul pensionamento obbligatorio. In tal caso il lavoratore deve fare richiesta al datore di lavoro almeno 6 mesi prima del periodo previsto per il pensionamento.
  1. diritto a congedi per formazione continua intrapresi sia su iniziativa del lavoratore che del datore di lavoro sulla base di un monte ore specificamente destinato e individuato dalla contrattazione collettiva di categoria.

Diversi contratti collettivi prevedono il diritto del lavoratore a frequentare corsi di studio, attraverso l’utilizzazione di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore, distribuite nell’arco temporale indicato dal CCNL stesso.