Permesso per malattia del figlio

Il D.Lgs. 151/2001 stabilisce che entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio1 fino a 3 anni di età, senza limiti temporali.

Nel caso di figli con età compresa tra 3 e 8 anni l’astensione è possibile nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore alternativamente. Le assenze non sono retribuite ma sono utili all’anzianità di servizio.

Il genitore che sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro un’autocertificazione da cui risulti che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo. La malattia del bambino che determina ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie del genitore per i periodi come sopra individuati per le comuni malattie.

Durante detti periodi è dovuta:

  • fino al compimento del 3° anno di età del bambino la contribuzione figurativa;
  • successivamente al 3° anno di vita del bambino e fino al compimento dell’8° anno la contribuzione figurativa calcolando il valore retributivo di riferimento nella misura del 200% del valore dell’assegno sociale.

L’art. 7, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), modificando l’art. 47, c. 3 del T.U. maternità che disciplina il congedo per la malattia del figlio, ha stabilito che la certificazione medica necessaria al genitore per fruire del congedo debba essere inviata all’INPS per via telematica direttamente dal medico curante del SSN o con esso convenzionato che ha in cura il minore.

Spetterà poi all’INPS inoltrare il certificato medico immediatamente al datore di lavoro, sempre per via telematica e al lavoratore per e-mail, se ne ha fatto richiesta.

Ai fini della richiesta del congedo per la malattia del figlio, la lavoratrice e il lavoratore comunicano al medico, all’atto della compilazione del certificato medico, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.