Permesso per donazione del sangue e del midollo osseo

I lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione (quantitativo minimo della donazione 250 grammi), conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.

La giornata di riposo è di 24 ore decorrenti dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, oppure, mancando tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico (art. 1, legge 584/67 – art. 1, D.M. 8.4.1968). In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure (art. 8, L. 219/2005).

L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato (D.M. 18.11.2015), mediante conguaglio contributivo (INPS, circ. 29/2017).

Ai lavoratori donatori di sangue, per la giornata di riposo, deve essere corrisposta la normale retribuzione di fatto (compenso pari alle ore non lavorate). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro, che ha la facoltà di chiedere il rimborso all’INPS attraverso la denuncia contributiva mensile.

Il rimborso deve essere richiesto entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue (art. 5, D.M. 8.4.1968). Ai sensi dell’art. 5, c. 9, della legge 531/87, il suddetto indennizzo non deve subire la riduzione prevista dall’art. 26 della legge 41/86 (riduzione pari alle ritenute previste a carico degli apprendisti).

Il lavoratore ha diritto per le giornate indennizzate per donazione sangue all’accredito figurativo dei contributi previdenziali (art. 13, legge 107/90).

Midollo osseo – I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti (a carico dell’ente previdenziale – INPS, circ. 97/2006) per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti (art. 5, legge 52/2001):

  1. prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
  2. prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  3. accertamento dell’idoneità alla donazione.

Il donatore ha diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo