Permessi per volontariato

I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, per poter espletare l’attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale (art. 17, L. 266/91).  

I cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti previsti all’art. 31 della L. 49/87 che hanno stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato presso la Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo (volontari in servizio civile), con il quale si sono impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione in paesi in via di sviluppo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni.  

Ai predetti soggetti spetta il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo.  

I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza, in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento e simulazione.  

I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) conservano il diritto alla retribuzione e al relativo trattamento previdenziale. L’onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la protezione civile (il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente).  

II volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni. 

Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza (l’avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro, che ha la facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto (art. 1, legge 162/92 – Min. Lav., circ. n. 11 del 6.1.1995).  

Per i lavoratori autonomi l’indennità è commisurata alla retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per il 2022 in euro 2.227,27 (D.M. 19.4.2022). L’indennità è pari alla predetta retribuzione giornaliera moltiplicata per i giorni di mancata prestazione (D.M. 10.5.2010).