Permessi per portatori di handicap

I lavoratori dipendenti maggiorenni portatori di handicap grave possono usufruire, alternativamente, di permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino a un massimo di tre giorni e frazionabili anche a ore (art. 33 L. 104/1992).

Il diritto a 2 ore giornaliere spetta in caso di orario pari o superiore a 6 ore, mentre in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore, le ore di permesso sono pari ad una al giorno.

Il permesso giornaliero fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari, in caso per es. di lavoro notturno (INPS, mess. 3114/2018).

I periodi di assenza per fruire di permessi o congedi sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi a ferie e alla tredicesima mensilità, salvo l’ipotesi in cui siano fruiti in cumulo con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio (Cass., sent. 15435/2014).

Nel caso di coincidenza dei giorni di ferie programmati con il diritto ai permessi, prevale il diritto ai

permessi con differimento dei giorni di ferie in altro periodo previo accordo tra e parti Tali permessi non spettano ai lavoratori a domicilio e agli addetti ai servizi domestici.

La situazione di handicap grave deve essere accertata dalla Commissione medica ASL.

Il periodo massimo fruibile a seguito del rilascio della certificazione provvisoria di handicap grave è di sei mesi: pertanto, devono comunque, essere considerati indebiti gli eventuali permessi eventualmente fruiti successivamente alla scadenza di detto periodo.

La domanda presentata per richiedere i permessi tra la data di scadenza del precedente verbale che ha accertato l’handicap e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza di tutti i requisiti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario.

Il lavoratore in situazione di handicap grave ha anche diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo da parte del datore di lavoro all’esercizio dei diritti predetti, se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.