Permessi per gravi motivi familiari

Al lavoratore spetta il diritto a 3 giorni annui di permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità del coniuge o della persona unita civilmente o di un parente entro il 2° grado anche non convivente o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica. 

Il regolamento precisa alcune caratteristiche dei familiari il cui decesso o grave infermità fa sorgere il diritto al permesso: 

  • il coniuge può anche essere separato legalmente; 
  • il parente entro il secondo grado può anche essere non convivente. 

La fruizione del permesso è poi così dettagliata: 

  • nei 3 giorni non sono considerati i festivi e i giorni non lavorativi; 
  • i permessi sono cumulabili con quelli spettanti per assistere persone handicappate; 
  • la diversa modalità di utilizzo deve essere concordata mediante una riduzione di orario di lavoro distribuita su un arco maggiore di 3 giorni; 
  • l’utilizzo del permesso deve essere preceduto dalla comunicazione al datore di lavoro e la fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall’evento; 
  • presentazione da parte del lavoratore di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.  

Al lavoratore compete inoltre il diritto ad un congedo non retribuito pari ad un massimo di 2 anni (con diritto alla conservazione del posto) per gravi e documentate ragioni familiari, fra cui vanno comprese una serie di patologie che fanno sorgere automaticamente il diritto. 

Il regolamento individua i gravi motivi previsti dalla norma di legge nei seguenti: 

  1. necessità che derivano dal decesso di familiari; 
  2. bisogno di cura e assistenza a familiari; 
  3. situazioni di grave disagio personale con esclusione dei casi di malattia; 
  4. situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a carico dei familiari. 

Il congedo non pagato può essere richiesto a causa del decesso di uno dei familiari in relazione al quale il lavoratore non ha più la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti nell’arco dello stesso anno.