Permessi per cariche pubbliche

 I lavoratori che vengono eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o delle assemblee regionali e ad altre funzioni pubbliche elettive hanno diritto, previa richiesta, ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

Durante il periodo di aspettativa le conseguenze sul rapporto sono le seguenti:

  • la retribuzione non viene erogata;
  • il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, il che significa diritto a che il rapporto non si risolva per il solo fatto che il lavoratore è collocato in aspettativa (Cass. n. 3144 del 28.6.1989);
  • matura l’anzianità di servizio con diritto anche agli scatti periodici di anzianità, salva l’eventuale clausola del CCNL che ne condiziona l’erogazione all’effettiva prestazione (Cass. n. 8245 del 7.7.1992);
  • il periodo è utile per il diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali;
  • diritto alle prestazioni di malattia a carico degli enti;
  • diritto all’indennità economica di maternità anche se la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, da più di 60 giorni in aspettativa.

Ai soli candidati per il Parlamento europeo spetta un periodo di aspettativa che decorre dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.

La domanda deve essere presentata all’ente pensionistico entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.

L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unione di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori comunali dei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, nonché per i presidenti dei Consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili.

Se l’amministratore locale è invece un lavoratore autonomo l’ente locale deve, anche in questo caso, versare la contribuzione all’INPS stesso.