Molestie sul luogo di lavoro

Le molestie sessuali, ossia quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo costituiscono discriminazione (art. 26, D.Lgs. 198/2006).

La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di legge non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo.

Sono, inoltre, nulli il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Le molestie sessuali del datore di lavoro nei confronti di lavoratrici dipendenti determinano le seguenti conseguenze:

  • violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.) che determinano responsabilità contrattuale e violazione del dovere di buona fede e correttezza;
  • legittimità del licenziamento del lavoratore molestatore anche in assenza di previsione da parte del codice disciplinare;
  • presupposto delle dimissioni per giusta causa, oltre al danno morale e biologico, indennità sostitutiva del preavviso;
  • legittimità del trasferimento (art. 2103 c.c.) del dipendente molestatore;
  • violazione dell’art. 609-bis (in base alla gravità delle molestie) del Codice penale: chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.