Minimali contributivi

I contributi dovuti agli Enti previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati sulla retribuzione imponibile, così come individuata dall’art. 12, L. 153/1969.

Il minimale contributivo altro non è che la retribuzione minima da prendere a base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’ente previdenziale in relazione alla prestazione svolta dal dipendente.

Non si applica il minimale quando si tratta di retribuzioni corrisposte a titolo di integrazione di trattamenti mutualistici a carico del datore di lavoro per legge o per contratto, nonché nei periodi in cui è erogata l’indennità di disponibilità ai lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato, durante i periodi di inattività all’interno del rapporto di lavoro l’orario settimanale denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente deve corrispondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva e ogni sua decurtazione deve trovare giustificazione in una delle suddette causali.

Nel caso di rapporto di lavoro che inizi e termini nel corso della settimana dovranno essere prese in considerazione le sole giornate rientranti nel rapporto stesso.

Per il raggiungimento dell’orario contrattuale nella singola settimana possono essere considerate utili le ore di recupero effettuate in settimane successive in relazione a quanto regolamentato dal CCNL. Per il calcolo della retribuzione ai fini contributivi (INPS, circ. 269/1995), nel caso di mancata prestazione lavorativa, vanno considerate le voci retributive aventi carattere di obbligatorietà e continuità, compresi quindi gli accantonamenti alla Cassa Edile e, nei limiti del 15%, gli altri contributi obbligatori dovuti alle casse stesse.

Per i contratti part-time la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale.

La retribuzione virtuale non si applica ai contratti intermittenti nel periodo di disponibilità con indennità.